LA SICUREZZA DI ESSERE TUTELATI

a cura del Presidente Nazionale del Patronato ANMIL, Zoello Forni

 

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese” (Costituzione Italiana – art. 3).

 

Mi piace ricordare l’art. 3 della Costituzione Italiana che riconosce la funzione istituzionale degli Istituti di Patronato, quali organismi predisposti dallo Stato alla realizzazione del principio di uguaglianza tra i cittadini e la protezione dei diritti previdenziali, sia dal punto di vista sostanziale che procedurale.

La forte escalation dei diritti previdenziali e assicurativi ci costringe a specializzare il nostro ruolo nella funzione di rappresentanza dei lavoratori verso gli eventi a cominciare da INPS ed INAIL.

L’impegno pratico in questi ambiti di attività ha fatto crescere l’identificazione degli operatori in una mission caratterizzata dalla tutela previdenziale che d’altra parte ha richiesto grande impegno nella gestione di normative che sono andate via via crescendo di numero e di complessità.

In molti casi, la professionalità espressa dai nostri operatori e dai nostri consulenti medico-legali, ha spinto INPS ed INAIL a rettificare provvedimenti ingiusti nei confronti di molti nostri soci ed utenti. Ciò ha comportato molteplici benefici: le normative sono state pienamente attuate in ogni loro aspetto, i diritti previsti, ove controversi, sono stati tutelati attraverso il contenzioso.

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ZOELLO FORNI - PRESIDENTE NAZIONALE DEL PATRONATO ANMIL

Nel 1952, a soli 12 anni, subisce un grave infortunio in seguito al quale gli viene amputata una gamba. Iscritto all’ANMIL da subito, entra a far parte del Consiglio Provinciale da quando l’associazione era ancora Ente di diritto Pubblico. Nel 2007 viene nominato Presidente Nazionale dell’Associazione “Lavoro e sicurezza”, costituita per sviluppare l’attività di Patronato. Dal 1993 al 1998 è stato componente del Collegio dei Sindaci Revisori dell’ANMIL. È stato più volte Presidente Territoriale di Modena e, per due legislature, Vice Presidente Nazionale ANMIL. Nel 2011 viene eletto Presidente Nazionale del Patronato ANMIL, incarico che ancora ricopre.


NOTIZIARIO LEGALE

INFORTUNI SUL LAVORO: CAUSA VIOLENTA - CONDIZIONI TIPICHE DEL LAVORO E PREDISPOSIZIONE MORBOSA

a cura di Avv. Aldo Arena

 

Nella vasta materia degli infortuni sul lavoro, alcuni elementi costitutivi si caratterizzano per le ampie possibilità interpretative e per la conseguente, sempre attuale, necessità di approfondirne sfumature ed applicazioni pratiche. In tal senso, si contraddistingue la nozione di “causa violenta”, richiesta dall’art. 2 del DPR n. 1124/1965, ai fini dell’indennizabilità.

La giurisprudenza è giunta ad una generica definizione della medesima, identificandola con un fattore esterno che, con azione intensa e concentrata nel tempo, arrechi un danno o una lesione all’organismo del lavoratore (v. ex multis Cass. Sez. Lav. n. 12685/2003).

I caratteri essenziali della causa violenta sono: i) l’esteriorità, che indica il rapporto tra il lavoratore e l’ambiente di lavoro; ii) la rapidità del suo manifestarsi, che differenzia l’infortunio dalla malattia professionale.

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AVV. ALDO ARENA

Laureato in Giurisprudenza, iscritto all’Albo degli Avvocati di Bergamo ed all’Albo Cassazionisti dal 2004. Ha un proprio studio professionale a Bergamo. Si occupa tra l’altro di diritto previdenziale ed assistenziale, di diritto penale e responsabilità civile per infortuni sul lavoro e malattie professionali, oltre che di contrattualistica in materia di diritto del lavoro.

UNA NUOVA PRONUNCIA DEL GIUDICE DEL LAVORO DI RAVENNA SULLA RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO EX ART. 2087 C.C., IN CASO DI DANNO ALL'INTEGRITÀ PSICO-FISICA DEL LAVORATORE CORRELATA AD ATTENTATO TERRORISTICO

a cura di Avv. Luigi Cerchione

 

Il Giudice del Lavoro di Ravenna (Est.  Dott. ***) ha avuto modo di pronunciarsi nuovamente sul tema. La fattispecie posta all'attenzione del Giudice era davvero peculiare. 

Un lavoratore marittimo, imbarcato su un mercantile, veniva rapito durante un attacco terroristico; dopo una penosa prigionia riportava lesioni permanenti alla sua integrità psico-fisica. 

Il ricorso ex art. 414 c.p.c. è stato impostato sulla base del solo art. 2087 c.c. (e quindi non si verteva affatto in tema di c.d. danno differenziale).

Il Giudice mostra di aver ben inquadrato la fattispecie; nella presente sede ci si limita a riportare il passaggio-chiave della motivazione che distingue proprio i diversi profili utili a discernere l'impostazione della tutela giudiziaria in simili casi: "1. (omissis...) La domanda del ricorrente è fondata, con i limiti e le precisazioni che seguono. 2. L’eccezione di inammissibilità della domanda."

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AVV. LUIGI CERCHIONE

Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.

Dal 2003 svolge attività forense ed è iscritto all'Ordine degli Avvocati di Latina. Opera nell'ambito del diritto del lavoro e della previdenza sociale con particolare interesse ed attenzione alla problematiche relative alla mobilità e alla tutela dei diritti dei lavoratori. È autore di diverse pubblicazioni.

IL TRATTAMENTO FISCALE DELLE SOMME PERCEPITE A TITOLO DI RISARCIMENTO DEL DANNO DIFFERENZIALE DERIVANTE DA INFORTUNIO SUL LAVORO

a cura di Avv. Mauro Dalla Chiesa

 

Spesso, allorché il lavoratore - che abbia agito in giudizio contro il proprio datore di lavoro per ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale conseguito ad infortunio, ovvero che abbia promosso giudizio di opposizione allo stato passivo fallimentare, a seguito di rigetto dell’istanza di ammissione al fallimento del proprio datore di lavoro, sempre per il credito relativo al risarcimento del danno non patrimoniale derivato da infortunio - raggiunga una definizione amichevole della vertenza (sottoscrivendo il verbale di conciliazione), ovvero ancora in sede di distribuzione all'attivo fallimentare (in caso di ammissione del credito del lavoratore allo stato passivo), si pone il problema dell’erogazione della somma (dovuta appunto a titolo di risarcimento) al netto o al lordo delle imposte sul reddito. Il tema, di grande attualità nella prassi, merita di essere attentamente analizzato, anche perché spesso i professionisti, che assistono le controparti, e più ancora i curatori fallimentari, non conoscono o fanno finta di non conoscere la disciplina di legge vigente. Il quadro normativo di riferimento, nel quale collocare la soluzione della nostra questione, è costituito dagli artt. 6, 17, 49 e 51 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) approvato con il D.P.R. 22/12/1986 n. 917, nell’ultima versione vigente. Vediamo cosa prevedono questi articoli.

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AVV. MAURO DALLA CHIESA

Laureato in Giurisprudenza all’Università Statale di Milano è iscritto all’Albo degli Avvocati del Foro di Varese e patrocinante innanzi la Corte di Cassazione ed alle Giurisprudenze Superiori.

Dal 1992 si occupa in particolare di diritto del lavoro con riferimento ad infortuni sul lavoro e malattie professionali, in collaborazione con ANMIL. 

Attualmente è fiduciario delle sedi ANMIL di Gallarate, Varese, Verbania, Biella, Novara ed è consulente legale nazionale dello stesso Patronato. 


NOTIZIARIO MEDICO

ESPOSIZIONE LAVORATIVA ALL’AMIANTO E CANCEROGENESI EXTRAPOLMONARE: FAVOREVOLI O CONTRARI?

a cura di Dott.ssa Albertina Ciferri

 

L’importanza dell’esposizione all'amianto nell'insorgenza di neoplasie soprattutto della pleura e dell’apparato respiratorio ha avuto negli ultimi anni un supporto scientifico tale da rendere sempre più facile il riconoscimento della malattia professionale da parte dell’INAIL. Lo stesso non può dirsi delle neoplasie insorte su altri organi che non sono per l’INAIL tabellate. Sebbene molti studi epidemiologici hanno evidenziato una maggior frequenza delle neoplasie della laringe, della vescica e del tubo gastrointestinale nei lavoratori esposti all'amianto rimane a carico del lavoratore l’onere della prova rispetto al nesso di causalità fra l’esposizione al rischio e l’insorgenza della malattia.

In uno studio sulle cause di morte di una coorte di 17.800 coibentatori, Selikoff et al. (1974) osservarono, oltre ad un incremento dei decessi per mesotelioma e neoplasie polmonari, anche un eccesso di morti per alcune neoplasie meno comuni.

A loro avviso questo riscontro era di un qualche interesse in considerazione della possibilità delle fibre di asbesto, inalate o ingerite, di raggiungere virtualmente tutti gli organi.

Ci sono ad esempio una serie di riscontri, prevalentemente positivi, di fibre di asbesto nelle urine di soggetti esposti professionalmente ad amianto o di cittadini riforniti di acqua potabile contaminata da fibre di asbesto (Omura 2006 & 2010). Vi è poi un lungo elenco di ricerche, condotte sull'uomo, che riferiscono del positivo riscontro di fibre di asbesto, rivestite e non, in quasi tutti gli organi ed anche nel contesto di carcinomi vescicali e parete vescicale sana (Bari 1997).

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DOTT.SSA ALBERTINA CIFERRI

Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.

Ha ricoperto incarichi di docenza in Legislazione Sociale e in Medicina Legale presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore “Agostino Gemelli”, l'Istituto Figlie di San Camillo (Rieti) e l’Università “La Sapienza” (Rieti).

Dal 1988 svolge attività di Medico Legale presso la ASL Rieti in qualità di Responsabile della U.O.S.D. Medicina Legale.

È membro del Comitato Provinciale per l’avviamento al lavoro dei disabili.

FOCUS SULLA SOTTOSTIMA DELLE MALATTIE PROFESSIONALI

a cura di Dott.ssa Anna Rita Iugoli

 

Nel rapporto annuale del Presidente dell'INAIL relativo all'anno 2015 emerge quale dato importante che a fronte di aumento delle malattie professionali (di seguito MP) denunciate nell'anno (circa 59.000 mentre nel 2012 erano circa 46.000), la percentuale di quelle riconosciute dall'Ente è stata del 34%.Questo fatto comporta la necessità di una riflessione sulla problematica della emersione delle MP e sul loro riconoscimento.

In effetti nel 2015 è aumentata la quota di MP denunciate in agricoltura che sono passate dalle circa 8.000 nel 2011 alle 12.000 del 2015 mentre la quota parte di MP denunciate in industria e servizi ha subito un lieve calo. Inoltre i casi riconosciuti in agricoltura sono circa il 43% di quelli denunciati mentre nell'industria e servizi vengono accolte dall'INAIL solo il 33% delle domande. Questi dati comportano diverse considerazioni: in primo luogo la granitica rilevanza ai fini del riconoscimento delle MP del DVR (documento di valutazione del rischio) che particolarmente nell'industria può comportare una sottostima dei rischi lavorativi, in secondo luogo sussiste da parte del lavoratore dipendente rispetto al coltivatore diretto ad esempio, una certa resistenza alla denuncia. In terzo luogo e questo è valido in particolar modo nell'edilizia, la discontinuità nel rapporto di lavoro favorisce la sottostima del rischio. 

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DOTT.SSA ANNA RITA IUGOLI

Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Roma “La Sapienza. Ha prestato servizio nella Direzione Generale Sanitaria INAIL dove si è occupata di Medicina Legale del personale (cause di servizio, quo indennizzo, idoneità al servizio). Ha competenza in valutazione del danno alla persona in ambito della tutela INAIL (infortuni e malattie professionali), in ambito di responsabilità civile e pensionistica privilegiata ordinaria. È autrice di diverse pubblicazioni.