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Aliquote contributive Gestione Separata 2020

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By patronato

Con la circolare INPS 3 febbraio 2020, n. 12, l’Istituto comunica le aliquote e il valore minimale e massimale del reddito erogato per il calcolo dei contributi dovuti nel 2020 dagli iscritti alla Gestione Separata, di cui all’articolo 2, comma 26, legge 8 agosto 1995, n. 335.

Le aliquote dovute per la contribuzione alla Gestione separata per l’anno 2020 sono complessivamente fissate come segue:

Collaboratori e figure assimilate Aliquote
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva Dis-Coll 34,23%

(33,00 IVS + 0,72 + 0,51

aliquote aggiuntive)

Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva Dis-Coll 33,72%

(33,00 IVS + 0,72

aliquota aggiuntiva)

Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria 24%

 

Professionisti Aliquote
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie 25,72%

(25,00 IVS + 0,72

aliquota aggiuntiva)

Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria 24%

 

Massimale e Minimale
Massimale
Per l’anno 2020 il massimale di reddito è pari a € 103.055,00.
Pertanto, le aliquote per il 2020 si applicano, con i criteri sopra indicati, facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione separata fino al raggiungimento del citato massimale.

Minimale – Accredito contributivo
Per l’anno 2020 il minimale di reddito è pari a € 15.953,00.
Conseguentemente, gli iscritti per i quali è applicata l’aliquota del 24% avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuo di € 3.828,72, mentre per gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene applicando l’aliquota maggiore avranno l’accredito con un contributo annuale pari ai seguenti importi:
– 4.103,11 (di cui 3.988,25 ai fini pensionistici) per i professionisti che applicano l’aliquota del 25,72%;
– 5.379,35 (di cui 5.264,52 ai fini pensionistici) per i collaboratori e le figure assimilate che applicano l’aliquota al 33,72%;
– 5.460,71 (di cui 5.264,52 ai fini pensionistici) per i collaboratori e le figure assimilate che applicano l’aliquota al 34,23%.

Reddito minimo annuo Aliquota Contributo minimo annuo
€ 15.953,00 24% € 3.828,72
€ 15.953,00 25,72% € 4.103,11 (IVS € 3.988,25)
€ 15.953,00 33,72% € 5.379,35 (IVS € 5.264,52)
€ 15.953,00 34,23% € 5.460,71 (IVS € 5.264,52)

 

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