Dal 1° gennaio 2018 sono stati rivalutati sia i limiti di reddito familiare ai fini della cessazione o riduzione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione, sia i limiti di reddito mensili per l’accertamento del diritto agli assegni stessi.
Le nuove disposizioni vengono applicate ai soggetti esclusi dalla normativa sull’assegno per il nucleo familiare, ovvero: i coltivatori diretti, coloni, mezzadri e piccoli coltivatori diretti e i pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi.
L’eventuale cessazione del diritto alla corresponsione dei trattamenti di famiglia non comporta la cessazione di altri diritti e benefici.
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