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Braccianti agricoli: estensione dei benefici per il 2019

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By patronato

La circolare INPS 27 dicembre 2019, n. 161, richiamando la Legge 21 maggio 2019, n. 44, cita un particolare beneficio previdenziale per i lavoratori agricoli a tempo determinato, il cosiddetto “trascinamento delle giornate”.

Tale beneficio consiste nel riconoscimento, sia ai fini previdenziali che assistenziali, in aggiunta alle giornate di lavoro prestate nell’anno in corso, di un numero di giornate necessarie al raggiungimento del numero di giornate lavorative effettivamente svolte presso i medesimi datori di lavoro, nell’anno precedente a quello di fruizione dei benefici per gli interventi di prevenzione e compensazione dei danni per calamità naturali o eventi eccezionali di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

Il beneficio è riconosciuto anche ai piccoli coloni e ai compartecipanti familiari delle aziende colpite dalle predette avversità.

Il beneficio è destinato ai lavoratori occupati a tempo determinato nell’anno 2018 per almeno cinque giornate, come risultanti dalle iscrizioni degli elenchi anagrafici, presso un’impresa agricola, che abbiano fruito di almeno uno degli interventi di seguito riportati e che ricadano in un’area dichiarata calamitata ai sensi dell’articolo 1, comma 1079, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Gli interventi di cui abbiano fruito i lavoratori sono:

a) misure volte a incentivare la stipula di contratti assicurativi contro i danni della produzione e delle strutture;
b) interventi compensativi, esclusivamente nel caso di danni a produzioni e strutture non inserite nel Piano assicurativo agricolo annuale, finalizzati alla ripresa economica e produttiva delle imprese agricole che hanno subito danni dagli eventi;
c) interventi di ripristino delle infrastrutture connesse all’attività agricola, tra cui quelle irrigue e di bonifica, compatibilmente con le esigenze primarie delle imprese agricole.

Requisito necessario ai fini del citato “trascinamento” è che le giornate di lavoro siano state prestate presso i medesimi datori di lavoro.

La circolare INPS, infine, precisa che le aziende interessate dovranno trasmettere per via telematica la dichiarazione di calamità entro il 25 febbraio 2020.

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