
Chiusura estiva
07/08/2019
INAIL: rivalutazione assegno di incollocabilità
30/08/2019L’INPS, con la circolare n. 62 del 7 maggio 2019 fornisce indicazioni sull’applicazione della legge 145/2018, in materia di riduzione dei trattamenti pensionistici di importo complessivamente superiore a 100mila euro su base annua.
I trattamenti pensionistici diretti a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative dell’assicurazione generale obbligatoria e della Gestione separata, i cui importi complessivamente considerati siano superiori a 100.000 euro lordi su base annua, sono ridotti in base alle seguenti aliquote percentuali:
- 15% per la quota di importo da 100.000,01 a 130.000,00 euro;
- 25% per la quota di importo da 130.000,01 a 200.000,00 euro;
- 30% per la quota di importo da 200.000,01 a 350.000,00 euro;
- 35% per la quota di importo da 350.000,01 a 500.000,00 euro;
- 40% per la quota di importo eccedente i 500.000,01 euro.
Per la determinazione dell’importo pensionistico complessivo non si tiene conto delle seguenti prestazioni:
- pensioni di invalidità a carico della gestione esclusiva, quali le pensioni di privilegio dipendenti da causa di servizio e le pensioni di inabilità ordinaria riconosciute a seguito di cessazione dal servizio per 1) infermità non dipendente da causa di servizio; 2) inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro e inabilità alle mansioni; 3) inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa;
- trattamenti pensionistici per invalidità specifica riconosciuti a carico degli iscritti ai fondi sostitutivi;
- assegno ordinario di invalidità e pensione di inabilità;
- pensioni indirette ai superstiti di assicurato e pensioni di reversibilità ai superstiti di pensionato;
- pensioni riconosciute a favore delle vittime del dovere o di azioni terroristiche . Si precisa che per trattamenti pensionistici riconosciuti in favore delle vittime del dovere devono intendersi i trattamenti diretti.
A seguito del parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la circolare INPS n. 116 del 9 agosto 2019 precisa che le pensioni da totalizzazione o da cumulo, nelle quali sia presente anche un solo periodo contributivo a carico delle Casse professionali, devono ritenersi escluse dall’ambito applicativo della norma citata e non interessate dalla riduzione in parola.
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