L’INPS, con la circolare n. 62 del 7 maggio 2019 fornisce indicazioni sull’applicazione della legge 145/2018, in materia di riduzione dei trattamenti pensionistici di importo complessivamente superiore a 100mila euro su base annua.
I trattamenti pensionistici diretti a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative dell’assicurazione generale obbligatoria e della Gestione separata, i cui importi complessivamente considerati siano superiori a 100.000 euro lordi su base annua, sono ridotti in base alle seguenti aliquote percentuali:
Per la determinazione dell’importo pensionistico complessivo non si tiene conto delle seguenti prestazioni:
A seguito del parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la circolare INPS n. 116 del 9 agosto 2019 precisa che le pensioni da totalizzazione o da cumulo, nelle quali sia presente anche un solo periodo contributivo a carico delle Casse professionali, devono ritenersi escluse dall’ambito applicativo della norma citata e non interessate dalla riduzione in parola.
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