L’INPS con la circolare 24 maggio 2019, n. 77 fornisce istruzioni e chiarimenti in merito all’indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale, a seguito delle novità normative introdotte dalla Legge di bilancio 2019.
A decorrere dal 1° gennaio 2019, l’indennizzo diventa una misura strutturale, con l’obbligo di versamento del contributo aggiuntivo dello 0,09% destinato in parte al Fondo per la razionalizzazione della rete commerciale.
La concessione dell’indennizzo, subordinata alle risorse finanziarie del Fondo, spetta:
Alla data di presentazione della domanda bisogna essere in possesso dei seguenti requisiti:
L’indennizzo spetta dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda. La cancellazione dal Registro delle imprese è condizione essenziale per l’erogazione del trattamento. Se la cancellazione ha una data successiva a quella di presentazione della domanda, la decorrenza sarà differita al primo giorno del mese successivo all’avvenuta cancellazione.
La Circolare INPS ribadisce che il soggetto richiedente non deve svolgere attività lavorativa né al momento della domanda di indennizzo né successivamente alla decorrenza del trattamento.
Sei un commerciante in possesso dei suddetti requisiti e hai bisogno di assistenza? Chiama il numero verde gratuito 800 180943 oppure trova la sede a te più vicina.
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