La Legge di bilancio 2019, all’art. 1 comma 700, conferma che gli imprenditori agricoli possono vendere al dettaglio i prodotti agricoli e alimentari e, modificando l’articolo 4 del decreto legislativo 228/2001, specifica che i prodotti possono anche appartenere a uno o più comparti agronomici diversi da quelli dei prodotti della propria azienda.
Tale attività rispetta i requisiti per la definizione agricola dell’azienda e la circolare INPS 22 maggio 2019, n. 76 fornisce chiarimenti in merito al corretto inquadramento, ai fini dell’assoggettamento a contribuzione agricola unificata, dei soggetti che vendono direttamente al dettaglio.
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