L’articolo 24, comma 15-bis, Decreto-Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 dispone, in via eccezionale, che i dipendenti del settore privato, iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) e alle forme sostitutive della medesima, al compimento del 64° anno di età, possano conseguire la:
I periodi di contribuzione volontaria e di contribuzione figurativa per eventi fuori dal rapporto di lavoro dipendente del settore privato e di riscatto non correlato ad attività lavorativa sono utili quando, congiuntamente ai periodi di contribuzione effettiva come dipendente privato, consentono di raggiungere il requisito di anzianità contributiva.
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