Artigiano imprenditore

Quesito

L’infortunio stradale dell’artigiano che si reca ad una esposizione fieristica è indennizzabile dall’Inail?

Risposta

L’assicurazione INAIL non copre tutte le attività lavorative, ma soltanto quelle riportate tassativamente nell’art. 1 del TU 1124/65. Tra queste non compaiono le attività di amministrazione, né quella imprenditoriale, attività che frequentemente sono peculiari dell’artigiano titolare della sua impresa. Così anche si è espressa in maniera pressoché unanime la giurisprudenza di Cassazione, la quale ha sempre ribadito che la tutela assicurativa riguarda unicamente la fase materiale dell’attività lavorativa, rimanendone esclusa quella inerente la direzione, l’amministrazione e l’imprenditorialità.

C’è da aggiungere che la portata della fase amministrativo/imprenditoriale non comprende anche l’attività di controllo e di verifica dell’opera commissionata, neppure l’attività di lavoro manuale costituente fase tecnica e preparatoria al lavoro vero e proprio e neppure il controllo della messa in posa di macchinari e della loro prova.

Infine, dall’attività imprenditoriale esula tutto ciò che sia soltanto opera di carattere semplicemente esecutivo e che pertanto potrebbe essere svolta anche da un qualsiasi altro lavoratore anche dipendente.

Pertanto, la visita o la partecipazione dell’artigiano ad una fiera, avendo le caratteristiche di attività imprenditoriale non delegabile ad un suo dipendente, si inquadra tra le attività non soggette all’assicurazione INAIL.

(Cass. 3196/1992; Cass. 996/93; Cass. 1816/93; Cass. 8570/96).

 

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