Coltivatore diretto

Quesito

Il coltivatore diretto che ha subito un infortunio sul lavoro ha diritto all’indennizzo anche se ha omesso di pagare il premio assicurativo all’INAIL?

Risposta

L’articolo 67, TU 1124/65 afferma che : “gli assicurati hanno diritto alle prestazioni da parte dell’Istituto assicuratore anche nel caso in cui il datore di lavoro non abbia adempiuto agli obblighi stabiliti”. È il principio dell’automaticità delle prestazioni, che, attualmente, opera soltanto per i lavoratori dipendenti.

Purtroppo, nel caso in questione, si è nel campo dei lavoratori autonomi. Questi lavoratori sono datori di lavoro e lavoratori insieme e, dal punto di vista dell’assicurazione, sono sia soggetti assicuranti (con l’obbligo di pagare il contributo assicurativo) sia soggetti assicurati (cioè destinatari delle prestazioni).

Per i lavoratori autonomi si applica l’art. 59, comma 19 della Legge n. 449/97, il quale dispone che l’articolo 67 del TU 1124/65 non trova applicazione nei confronti dei lavoratori autonomi qualora non a posto con i contributi. Nel senso che il pagamento degli indennizzi INAIL viene sospeso fino a quando lo stesso lavoratore autonomo non si sia messo in regola.

Le prestazioni sospese sono quelle economiche (non quelle sanitarie) e soltanto per il lavoratore autonomo titolare dell’azienda e non anche per i familiari coadiuvanti (assimilati ai lavoratori dipendenti per cui vige sempre l’automaticità delle prestazioni).

Pertanto, l’INAIL erogherà l’indennità giornaliera soltanto dopo che lo stesso coltivatore diretto avrà regolato la sua posizione contributiva.

(Art. 67, TU 1124/65; art. 59, comma 19, l. 449/97)

 

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