Cadute in bicicletta
Quesito
La caduta in bicicletta, utilizzata come mezzo personale necessitato per percorrere la strada casa-lavoro, causata dal filo dell’auricolare aggrovigliatosi nei raggi, esclude l’indennizzabilità dell’infortunio in itinere?
Risposta
L’articolo 12 del D.Lgs. n. 38/2000 all’ultimo capoverso precisa che: “l’assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purché necessitato. Restano, in questo caso, esclusi gli infortuni direttamente cagionati dall’abuso di alcolici e di psicofarmaci o dall’uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni …”.
Certamente l’utilizzo del cellulare con l’auricolare, prescritto anche dal codice della strada per tutti i conducenti, non può ravvisare la fattispecie del rischio elettivo, e, dunque, la caduta con la bicicletta, causata dallo stesso auricolare il cui filo va ad aggrovigliarsi nei raggi di una ruota, non può che essere interpretato come momento di distrazione che non interrompe il nesso di causa-effetto tra lavoro e sinistro necessario per l’indennizzabilità dell’evento. Lo stesso dicasi per analoghi incidenti occorsi a causa di borse, o sporte, o ombrelli.
(art. 12, D.Lgs. n. 38/2000).
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Condizioni di indennizzabilità
Quesito
Quali sono le condizioni di indennizzabilità degli infortuni in itinere?
Risposta
La norma dell’art. 12 del D.Lgs. n. 38/2000 prevede per le tre tipologie di infortuni in itinere tutelati le seguenti condizioni di indennizzabilità:
- Il percorso deve avvenire per finalità lavorative e non anche per altri motivi.
- Il percorso deve essere quello considerato normale, senza interruzioni né deviazioni. Tuttavia, l’assicurazione comprende anche gli infortuni occorsi su di un percorso diverso da quello considerato normale, in caso di necessaria deviazione dovuta a cause di forza maggiore, oppure ad esigenze essenziali ed improrogabili oppure ancora all’adempimento di obblighi penalmente rilevanti. Anche in caso di interruzioni del percorso, dovute alle suddette cause, esigenze ed obblighi, gli infortuni occorsi sono tutelati.
- Il mezzo di trasporto utilizzato deve essere quello più sicuro reperibile con preferenza per il mezzo pubblico. Tuttavia, l’assicurazione comprende anche gli infortuni occorsi con il mezzo di trasporto privato purché utilizzato necessariamente.
- In caso di guida del proprio mezzo di trasporto essa non deve avvenire sotto gli effetti dell’abuso di alcolici e di psicofarmaci, o dell’uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni.
- In caso di guida del proprio mezzo di trasporto il lavoratore deve essere in possesso della prescritta abilitazione di guida.
(art. 12, D.Lgs. n. 38/2000).
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Definizione
Quesito
Tra gli incidenti stradali quali sono quelli protetti dall’INAIL come infortuni in itinere?
Risposta
Le norme che disciplinano l’infortunio in itinere sono contenute nell’articolo 12 del decreto legislativo 38/2000. Tali norme prevedono che l’assicurazione INAIL comprenda gli infortuni occorsi durante il normale percorso:
- di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro;
- che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro;
- di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale.
Lo stesso articolo fissa le condizioni di indennizzabilità.
(art. 12, D.Lgs. n. 38/2000).
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Distanza dal posto di lavoro
Quesito
Perché l’infortunio in itinere sia indennizzato dall’INAIL, utilizzando il mezzo di trasporto privato, ci sono dei limiti minimi da rispettare riguardo alle distanze dal luogo di lavoro?
Risposta
L’assicurazione INAIL comprende anche gli infortuni occorsi con il mezzo di trasporto privato purché utilizzato necessariamente per il percorso considerato normale.
Resta incerta la nozione di normalità del percorso, essendo definito generalmente come l’itinerario giustificato dalle condizioni di viabilità e dalla distanza ragionevole. È chiaro, infatti, il notevole margine di discrezionalità che ci può essere nella valutazione sia delle condizioni di viabilità sia della distanza ragionevole.
La giurisprudenza nel merito precisa che si può parlare di utilizzo necessario del mezzo di trasporto privato, in mancanza di mezzi pubblici, solo su distanze che superano il chilometro in quanto, se inferiori, è più ragionevole e meno rischioso andare a piedi.
Certo il lavoratore non è obbligato ad andare a piedi poiché può scegliere, ad esempio, di andare in motorino o in auto. Così facendo, tuttavia, si assume un rischio superiore per scelta personale, mettendosi in una situazione di rischio elettivo con la conseguenza che l’INAIL non ammette all’indennizzo l’incidente. L’opposizione al provvedimento INAIL, che dovrebbe riferirsi alla necessità dell’uso del mezzo proprio, difficilmente può trovare ascolto, a meno che lo stesso lavoratore non abbia qualche menomazione deambulatoria per cui è obbligato ad utilizzare tale mezzo per il pur breve percorso.
(art. 12, D.Lgs. n. 38/2000; Cass. 8929/97; Cass. 4535/98).
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Infortuni in strada dell’artigiano
Quesito
Gli infortuni che accadono agli artigiani sulla strada dell’andata al lavoro o di rientro a casa dal lavoro sono da considerare tutti infortuni in itinere?
Risposta
Gli infortuni che accadono agli artigiani sulla strada dell’andata al lavoro o di rientro a casa dal lavoro non sono tutti da trattare come infortuni in itinere. Infatti, possono essere classificati in due gruppi:
1) come infortuni in attualità di lavoro: si tratta di quelli che avvengono sulla strada di andata al lavoro o di rientro dal lavoro quando l’artigiano, partendo da casa sua o dal suo laboratorio o bottega o atelier, si reca là dove è richiesta la sua opera specifica di artigiano (o da cui rientra). Questi infortuni possono accadere all’inizio o alla fine della giornata lavorativa o in qualsiasi altro momento della giornata lavorativa. Possono accadere andando a piedi, utilizzando il mezzo pubblico o il mezzo privato. Questi infortuni rispondono alla norma dell’art. 2 del TU 1124/65 come normali infortuni sul lavoro. In questi casi, tuttavia, non è riconosciuto l’infortunio quando il percorso stradale è attuato per necessità imprenditoriali inerenti l’organizzazione, l’amministrazione e la promozione dell’azienda;
2) come infortuni in itinere: si tratta di quelli che avvengono durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro (laboratorio o bottega o atelier), quando diverso dalla casa di abitazione e durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti (casa o mensa o trattoria). Questi rispondono alle norme fissate dall’articolo 12 del D.Lgs. n. 38/2000.
(art. 12, D.Lgs. n. 38/2000).
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Inosservanza codice della strada
Quesito
L’infortunio in itinere, causato dall’inosservanza di un semaforo rosso da parte del lavoratore, è indennizzabile?
Risposta
La tendenza prevalente della dottrina è sempre stata indirizzata a riconoscere che non solo la negligenza, l’imprudenza e l’imperizia, ma anche l’inosservanza di ordini e regolamenti non tolgono il diritto agli indennizzi assicurativi di legge. Tant’è vero che nelle linee guida sull’infortunio in itinere (Linee Guida INAIL 98) si legge:
“come per l’infortunio occorso in attualità di lavoro, anche nell’infortunio in itinere gli aspetti soggettivi della condotta dell’assicurato (negligenza, imprudenza, imperizia) non assumono rilevanza ai fini dell’indennizzabilità in quanto la colpa del lavoratore non interrompe il nesso causale tra rischio lavorativo e sinistro, salvo che non si tratti di comportamenti così abnormi da sfociare nel rischio elettivo. Perché si avveri il rischio elettivo, comunque, occorrono atti arbitrari oppure tendenti a soddisfare un impulso o un capriccio puramente personale del lavoratore, per cui egli si espone volutamente alla possibilità del verificarsi di un evento dannoso, come ad esempio il guidare pericolosamente in stato di ebbrezza, o il gareggiare in velocità con altri veicoli (Cass. n. 6625/87)”.
Pertanto, un “rosso bruciato”, o una precedenza inosservata, o uno stop non visto da parte del lavoratore alla guida del suo mezzo utilizzato necessariamente, che provochino un incidente stradale, sono sanzionabili secondo il codice della strada e rispondono ai danni provocati secondo le norme del codice civile, ma non ostacolano l’indennizzabilità dell’infortunio in itinere da parte dell’INAIL.
(art. 2, TU 1124/65; art. 12, D.Lgs. n. 38/2000; Cass. 6625/87; Linee Guida INAIL 1998)
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Insegnanti di scuola
Quesito
Gli insegnanti di scuola sono assicurati per l’infortunio in itinere?
Risposta
Gli insegnanti di scuola (scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado) sono soggetti assicurati all’INAIL ai sensi dell’articolo 4 del suddetto TU qualora espletino per la loro attività di insegnamento, comprese le esercitazioni pratiche. Per “esercitazioni pratiche” si intendono quelle attività di insegnamento che comportano l’uso non occasionale, cioè abituale, di apparecchiature elettriche, elettroniche, informatiche, o l’utilizzo di laboratori scientifici, o le attività sportive e ginniche, ecc. (rimanendo escluse le attività di controllo e di assistenza nelle attività ludiche degli studenti nelle pause giornaliere).
Per quanto riguarda i fatti infortunistici “in itinere”, accaduti nel percorso casa-scuola negli orari di entrata e di uscita dal lavoro, si può dire che gli stessi siano indennizzabili per tutti i lavoratori (pubblici e privati) rientranti nel campo di applicazione dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, a prescindere dal tipo di attività per la quale il lavoratore stesso sia assicurato e dal contratto stipulato (a tempo pieno, o determinato, o part time, ecc.). Infatti, nell’infortunio in itinere il rischio assicurato è quello della strada e per l’indennizzabilità non è richiesta la stretta aderenza di quel rischio alle specifiche mansioni svolte, ma è sufficiente che l’infortunio sia in rapporto di necessaria connessione con gli specifici obblighi lavorativi, nel senso che il rischio generico connesso all’uso della strada, senza o con mezzi di trasporto, assume una connotazione eziologica professionale perché tale uso è imposto dalla necessità di raggiungere il posto di lavoro in quanto il lavoratore non ha possibilità di una scelta diversa.
(artt. 1 e 4TU 1124/65; art. 12 D.Lgs. n. 38/2000; Circ. INAIL 28/2003)
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Lavoratori part-time
Quesito
I lavoratori part-time sono protetti per l’infortunio in itinere?
Risposta
Per quanto riguarda i fatti infortunistici “in itinere”, accaduti sul percorso casa-lavoro negli orari di entrata e di uscita, si può dire che gli stessi siano indennizzabili per tutti i lavoratori (pubblici e privati) rientranti nel campo di applicazione dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro a prescindere dal tipo di attività per la quale il lavoratore stesso sia assicurato e dal contratto stipulato (a tempo pieno, o determinato, o part-time, ecc.). Infatti, nell’infortunio in itinere il rischio assicurato è quello della strada e per l’indennizzabilità non è richiesta la stretta aderenza di quel rischio alle specifiche mansioni svolte, ma è sufficiente che l’infortunio sia in rapporto di necessaria connessione con gli specifici obblighi lavorativi nel senso che il rischio generico connesso all’uso della strada, senza o con mezzi di trasporto, assume una connotazione eziologica professionale perché tale uso è imposto dalla necessità di raggiungere il posto di lavoro in quanto il lavoratore non ha possibilità di una scelta diversa.
Naturalmente la tutela opera negli stretti limiti in cui risulti necessario l’uso del mezzo di trasporto e venga seguito il percorso ordinario per raggiungere il posto di lavoro. Deriva da tutto ciò che c’è indennizzabilità dell’infortunio in itinere qualunque sia il mezzo utilizzato per raggiungere il lavoro: auto privata, bicicletta, motocicli e mezzi pubblici, anche quando il mezzo di trasporto utilizzato siano le proprie gambe.
I lavoratori part-time, infine, sono specificamente tutelati dalla norma dell’art. 12 del D.Lgs. n. 38/2000 là dove introduce tra i percorsi protetti anche quello che “collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro”.
(art. 12, D.Lgs. n. 38/2000).
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Lavoratori tutelati in generale
Quesito
L’assicurazione INAIL in caso di infortunio in itinere garantisce tutti i lavoratori?
Risposta
Sono tutelati per l’infortunio in itinere tutti i lavoratori rientranti nel campo di applicazione dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro a prescindere dal tipo di attività per la quale gli stessi siano assicurati.
(artt. 1 e 4, TU 1124/65; art. 12 D.Lgs. n. 38/2000).
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Luogo di abitazione
Quesito
L’infortunio in itinere indennizzabile è soltanto quello avvenuto sul percorso che collega l’abitazione di residenza al lavoro?
Risposta
La tutela dell’articolo 12 del D.Lgs. n. 38/2000 collega indissolubilmente il luogo di abitazione al lavoro, ma prescinde dalla residenza del lavoratore.
Ogni cittadino italiano ha l’obbligo di residenza in un comune perché alla residenza sono collegati precisi obblighi e doveri (un esempio per tutti è il diritto/dovere di essere elettore). La residenza non è altro che la registrazione di una situazione di fatto che si autodetermina in presenza di precise circostanze che possono riassumersi in:
- volontà dell’interessato di stabilire liberamente la propria residenza in qualsiasi comune del territorio nazionale o all’estero;
- dimora abituale in un luogo.
L’espressione “dimora abituale” in un luogo (con indirizzo preciso, ecc.) che è presupposto della residenza non corrisponde, tuttavia, all’espressione “luogo di abitazione”; infatti, per luogo di abituale dimora si intende quello ove abitualmente si esplica la vita familiare e sociale, mentre il luogo di abitazione è quello più semplicemente dove uno mangia e dorme. Il luogo di abitazione può coincidere con quello di dimora abituale, ma può avere anche altro indirizzo nello stesso comune o può avverarsi anche in comune diverso da quello di residenza.
Infine, il concetto di residenza resta anche distinto da quello di domicilio che indica il luogo ove si svolgono gli affari e gli interessi del soggetto e, dunque, solitamente il luogo di lavoro.
L’espressione dell’art. 12 “luogo di abitazione” deve, dunque, essere interpretata in senso il più estensivo possibile, essendo limitata soltanto dalle circostanze determinanti l’occasionalità o l’eccezionalità oppure ancora la casualità della scelta di un luogo di abitazione piuttosto di un altro (ciò che avviene, ad esempio, quando il lavoratore passa occasionalmente una notte fuori casa per un qualsivoglia motivo).
(art. 12 D.Lgs. n. 38/2000; Cass.14508/2000)
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Normale percorso
Quesito
L’infortunio in itinere indennizzabile dall’INAIL è quello che avviene sul percorso casa-lavoro più breve?
Risposta
Le norme che disciplinano l’infortunio in itinere sono contenute nell’articolo 12 del D.Lgs. n. 38/2000. Pertanto l’assicurazione comprende gli infortuni occorsi: a) durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro; b) durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro; c) durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale.
Come risulta chiaro la legge non parla di strada più breve, né di strada più diritta, né di strada più larga. Viene usata sempre l’espressione “il normale percorso”.
Purtroppo resta incerta la nozione di normalità del percorso, essendo definito in giurisprudenza generalmente come l’itinerario giustificato dalle condizioni di viabilità e dalla distanza ragionevole. Essendo notevole il margine di discrezionalità che ci può essere nella valutazione sia delle condizioni di viabilità, sia della distanza ragionevole, è anche saggio pensare che possa esserci un rilevante margine di discussione con l’INAIL a favore degli interessi del lavoratore sulla questione.
Quindi, l’indennizabilità di un infortunio in itinere non è obbligatoriamente collegata al percorso più breve, ma è bene chiarire con il lavoratore le motivazioni della sua eventuale preferenza di un percorso piuttosto che di un altro. Tra cui le condizioni di viabilità del percorso da lui seguito, (meno semafori, strada più illuminata, con meno curve, più larga. Con meno intoppi, meno frequentata da automezzi pesanti, meno pericoli, ecc.) e la ragionevolezza della distanza.
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Orario di lavoro
Quesito
Per l’indennizzabilità degli infortuni in itinere dei lavoratori autonomi che influenza hanno gli orari di lavoro eventualmente non fissi?
Risposta
Per i lavoratori autonomi (artigiani, coltivatori diretti, ecc.) gli orari di lavoro possono non essere fissi come succede per i lavoratori dipendenti.
Per l’infortunio in itinere, dunque, nelle due fattispecie che riguardano questo tipo di lavoratori (andata e ritorno dal lavoro e percorso di andata e ritorno per la consumazione dei pasti), ciò che più ha rilevanza è la finalità lavorativa del percorso nel senso che quel percorso in quella data ora collega effettivamente il luogo di lavoro (atelier, laboratorio, bottega o cantiere, o abitazione di terzi dove viene eseguito un determinato lavoro) con l’abitazione e viceversa, oppure con il luogo di consumazione dei pasti e viceversa (anche l’osteria dove in occasione di lavoro fuori sede l’artigiano consuma il pasto) e viene percorso per quel motivo e non per altri motivi.
Naturalmente gli orari, pur se non obbligati, devono essere ragionevolmente compatibili con le attività lavorative normali, poiché sarebbe difficile sostenere l’indennizzabilità di un infortunio in itinere per un pranzo alle cinque del pomeriggio, se non in via eccezionale e tutta da dimostrare.
(art. 12 D.Lgs. n. 38/2000).
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Patente di guida
Quesito
L’infortunio in itinere è indennizzabile se l’infortunato alla guida della propria autovettura ha la patente scaduta?
Risposta
In riferimento a questo caso il D.Lgs. n. 38/2000 all’art. 12 definisce i limiti di indennizzabilità dell’infortunio in itinere precisando che “…l’assicurazione non opera nei confronti del conducente sprovvisto della prescritta abilitazione di guida”.
Si può pensare che questa norma debba essere interpretata in senso restrittivo, considerata l’ampia tutela dell’infortunio in itinere voluta dal legislatore. Pertanto, l’assicurazione non interviene nei confronti del lavoratore che conduce il veicolo senza aver conseguito la patente, per mancanza di requisiti o perché non ha sostenuto l’esame oppure nel caso in cui l’assicurato guidi senza patente perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti previsti dal codice della strada. In pratica, l’ipotesi di esclusione è quella prevista dall’articolo 116, comma 13 del codice della strada.
Invece, la sanzione per il mancato possesso materiale della patente (dimenticata), non esclude l’indennizzabilità dell’infortunio in itinere e neppure la guida con patente scaduta o sospesa purché non siano venuti meno i requisiti della guida.
(art. 12, D.Lgs. n. 38/2000)
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Pausa pranzo
Quesito
L’infortunio occorso nella pausa pranzo può essere indennizzabile?
Risposta
Gli infortuni indennizzati dall’INAIL sono quelli avvenuti “in occasione di lavoro”. Nella definizione che per giurisprudenza costante si dà della “occasione di lavoro” rientra:
- ciò che il lavoratore fa durante le mansioni lavorative assegnategli;
- ciò che il lavoratore fa in connessione obbligata con il lavoro.
Ne deriva che non tutti gli incidenti occorsi durante la pausa mensa siano indennizzabili dall’INAIL, ma soltanto quelli di cui si può dimostrare una connessione obbligata con il lavoro.
Per la pausa pranzo, l’articolo 12 del D.Lgs. n. 38/2000 prospetta una sola eventualità di infortunio indennizzabile, ovvero per ciò che succede durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti, qualora non sia presente la mensa aziendale.
Tutto ciò che succede al di fuori di questo semplice percorso di andata e ritorno (passeggiatina, guardatina delle vetrine, acquisto del giornale, sigarette, fiori o altro, ecc.), qualunque sia la distanza percorsa e il tempo a disposizione è ininfluente, poiché non è in connessione obbligata con il lavoro.
(art. 12. D.Lgs. n. 38/2000).
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Percorso nelle pertinenze abitative e condominiali
Quesito
Il lavoratore che si fa male sulle scale di casa mentre si sta avviando al lavoro è indennizzato per infortunio in itinere?
Risposta
L’articolo 12 del D.Lgs. n. 38/2000, codificando la disciplina per l’infortunio in itinere, ha esteso la tutela assicurativa agli eventi lesivi occorsi ai lavoratori “durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro”.
Gli incidenti occorsi nelle pertinenze e nelle aree della propria abitazione o condominio si configurano come infortuni domestici e, quindi, non come infortuni in itinere indennizzabili.
(art. 12, D.Lgs. n. 38/2000; Cass. 9211/03)
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Percorso nelle pertinenze aziendali
Quesito
Il lavoratore che si fa male nel parcheggio privato dell’azienda mentre si sta avviando a piedi verso il reparto di lavoro è indennizzato per infortunio in itinere?
Risposta
L’articolo 12 del D.Lgs. n. 38/2000, codificando la disciplina per l’infortunio in itinere, ha esteso la tutela assicurativa agli eventi lesivi occorsi ai lavoratori “durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro”.
Per quanto attiene agli infortuni occorsi nelle pertinenze e nelle aree comuni del luogo di lavoro, non vi è dubbio che, quando ne ricorrono tutti i presupposti, l’evento sia tutelabile e che vada inquadrato non come infortunio in itinere bensì come infortunio accaduto in attualità di lavoro in quanto i confini dell’ambito aziendale, nella vasta accezione di cui all’articolo 1 del TU 1124/65, “segnano il discrimine tra infortunio in itinere e occasione di lavoro all’interno dell’azienda”.
(art. 1, TU 1124/65; art. 12,D.Lgs. n. 38/2000; Cass. 5937/01).
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Pista ciclabile
Quesito
In presenza di pista ciclabile sul percorso casa-lavoro, gli infortuni in itinere occorsi con l’utilizzo della bicicletta sono tutti indennizzabili?
Risposta
Per quanto riguarda l’infortunio in itinere avvenuto nella pista ciclabile, il ragionamento sulla “distanza ragionevole” con il discrimine del chilometro per l’indennizzabilità dell’infortunio in itinere occorso con utilizzo del mezzo proprio cade. Infatti, dice l’INAIL nella sua nota n. 8476/2011, “la suddetta ratio non ricorre nel caso di tragitto su pista ciclabile, e cioè su percorso protetto ed interdetto al traffico dei veicoli a motore, essendo escluso quel rischio che risulta aggravato dalla scelta del mezzo di trasporto privato”.
Inoltre, dal 2 febbraio 2016, in forza delle “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali”, l’utilizzo della bicicletta per recarsi al lavoro “deve intendersi sempre necessitato”, anche al di fuori delle piste ciclabili.
(art. 12, D.Lgs. n. 38/2000; nota INAIL 8476/2011, art. 5, commi 4 e 5, della legge 221/2015).
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Rivalsa dell’INAIL
Quesito
In caso di incidente stradale per responsabilità di terzi, indennizzato dall’INAIL come infortunio sul lavoro, l’Istituto può rivalersi sul risarcimento dovuto dall’assicurazione del responsabile dell’incidente?
Risposta
Qualora nella determinazione degli incidenti stradali ci fosse la responsabilità di terzi, questi devono rispondere del danno ai sensi del codice civile o pagando di tasca propria o, come più frequentemente accade, tramite esborso da parte della propria assicurazione. Se lo stesso fatto è riconosciuto indennizzabile dall’INAIL come infortunio lavorativo (in itinere o in attualità di lavoro), l’INAIL quale assicuratore sociale e pubblico, gestore di un’assicurazione obbligatoria, eroga necessariamente le prestazioni ai sensi del TU 1124/65, ma ha diritto di rivalsa nei confronti del terzo responsabile (o del suo assicuratore). L’INAIL, in ogni caso, ha l’obbligo di comunicare all’interessato che intende intraprendere l’azione di rivalsa affinché lo stesso possa agire di conseguenza d’accordo con il suo assicuratore.
L’INAIL può agire in rivalsa solo per le somme effettivamente erogate ad indennizzo dell’infortunato, somme che frequentemente sono minori rispetto a quelle liquidate o liquidabili dall’assicuratore privato. Ne consegue che l’interessato avrà sempre il diritto di conoscere il quantum delle due liquidazioni del danno per poter così pretendere dall’assicuratore privato le eventuali somme in più rispetto a quelle ripetibili dall’INAIL per rivalsa.
(artt. 2 e 210 TU 1124/65; art. 12 D.Lgs. n. 38/2000; Cass. 3665/96).
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Scale condominiali
Quesito
Gli infortuni occorsi nelle pertinenze e nelle aree condominiali dell’abitazione del lavoratore sono indennizzabili?
Risposta
L’articolo 12 del D.Lgs. n. 38/2000, codificando la disciplina per l’infortunio in itinere, ha esteso la tutela assicurativa agli eventi lesivi occorsi ai lavoratori “durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro”.
La questione si presenta più complessa nel caso di infortuni occorsi nelle pertinenze e nelle aree condominiali dell’abitazione del lavoratore, trattandosi di decidere se tali luoghi che, pur essendo di suo esclusivo o comune “godimento”, egli deve, comunque, necessariamente percorrere per accedere alla via pubblica, rientrino o meno nel rischio in itinere protetto.
L’orientamento assunto dall’INAIL parte dal presupposto che l’infortunio in itinere debba verificarsi nella pubblica strada o, comunque, non in luoghi identificabili con quelli di esclusiva (o comune) proprietà del lavoratore assicurato. Ne consegue che, come le abitazioni, anche le pertinenze e le aree condominiali non rientrano nel percorso sulla via pubblica il cui rischio costituisce l’oggetto della copertura assicurativa.
(art. 12 D.Lgs. n. 38/2000; Cass. 9211/03)
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Studenti di scuola professionale
Quesito
L’incidente occorso ad un allievo di scuola professionale sul tragitto casa di abitazione e azienda, dove si svolgono le esercitazioni pratiche, è indennizzabile come infortunio in itinere?
Risposta
La tutela dell’infortunio in itinere compete, in linea generale, alle persone già assicurate per la propria attività lavorativa, individuate attraverso le coordinate dell’art. 1 e dell’art. 4, TU 1124/65. Tra queste rientrano anche gli allievi che attendano alle attività indicate dall’art. 4 n. 5 dello stesso TU. Pertanto, non vi è ragione per escludere questi ultimi dalla tutela apprestata dalla normativa antinfortunistica in tema di infortunio in itinere, avendo inteso il legislatore estendere l’ambito delle attività coperte dall’assicurazione sociale anche ad ipotesi di soggetti che, come nel caso in esame, svolgono un’attività che si risolve in un inserimento nel mondo del lavoro e che, nell’espletamento di tale attività, vengono a trovarsi nelle stesse condizioni di rischio del lavoratore subordinato.
(Artt. 1 e 4 TU 1124/65; art. 12, D.Lgs. n. 38/2000; Cass. 24485/2011)