Assegno ordinario di invalidità

Quesito – 30/06/2016

Buongiorno a tutti,

chiedo un vostro consiglio per un assistito che si trova in una situazione di serio disagio. Ha lavorato fino a febbraio 2015, ha usufruito di un periodo di cassa integrazione e dal 25/02/2015 al 22/06/2016 ha beneficiato dell’indennità di disoccupazione. Ora si trova senza un reddito, al di fuori della rendita INAIL. Abbiamo presentato domanda di pensione anticipata per invalidità superiore all’80%, ma l’INPS ha rigettato la richiesta per mancanza dei requisiti sanitari.

Il nostro consulente medico ritiene non ci siano le basi per proporre un ricorso, almeno non senza nuove visite all’unico occhio sano (ha prenotato una visita a novembre). Facendo i conteggi sulla base dell’estratto INPS, non trovo una soluzione al problema: deve aspettare di maturare il requisito anagrafico, avendo smesso di versare la contribuzione utile. Mi ha chiesto di verificare se può rientrare in una qualche forma di salvaguardia. Potete gentilmente aiutarmi a capire se esiste una possibilità di richiedere la pensione o in qualche modo permettergli di mantenersi per gli anni che mancano? Non ho valutato l’opzione dell’assegno ordinario di invalidità per la presenza della rendita INAIL. Grazie mille e buon lavoro.

Risposta

L’assistito può chiedere l’assegno ordinario di invalidità (67%); si tenga presente che l’invalidità del 35 per cento INAIL può essere considerata senza alcuna decurtazione della pensione. Ciò in quanto da sola non è sufficiente al raggiungimento del requisito sanitario. Ritengo che l’ipotesi più valida sia l’assegno ordinario. Tale prestazione non è incompatibile con la rendita INAIL. L’unico problema è che l’INPS spesso applica in modo restrittivo la norma della riforma Dini, che prevede la decurtazione dell’assegno di un importo pari alla rendita INAIL. Questa interpretazione non rispetta né la lettera né lo spirito della Legge n. 335/1995 ed stata più volte sanzionata dalla Corte di Cassazione. La Suprema Corte ha chiarito che la decurtazione deve essere effettuata solo quando le due diagnosi che hanno dato luogo alle due prestazioni siano perfettamente sovrapponibili. Ciò implica che se l’assegno è riconosciuto per la sofferta infermità INAIL + un capello bianco, le due prestazioni sono cumulabili senza alcuna decurtazione.

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Liquidazione del danno

Quesito – 04/06/2018

Un nostro assistito, titolare di rendita INAIL dal 2010 per un infortunio sul lavoro con un grado di invalidità del 23% vuole sapere se può richiedere la liquidazione del danno ed eventualmente a quanto ammonta.

Risposta

La rendita determinata da un grado di menomazione del 23% è vitalizia, quindi, non può essere richiesta la sua liquidazione in capitale.

Tuttavia, in questo caso, la rendita è ancora nei dieci anni della revisione. Pertanto, se nella prossima visita, prevedibile nel 2020, dovesse essere certificato dall’INAIL un miglioramento dei postumi tale da fare scendere la percentuale di danno al di sotto del 16%, allora la rendita sarebbe soppressa e il rimanente danno liquidato in capitale. Ma solo in questo caso.

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Rendita esodo incentivante

Quesito – 19/07/2016

Buongiorno, vorrei un chiarimento per un nostro assistito che il 31 dicembre 2016 smetterà di lavorare alle Poste per adesione ad un esodo incentivante; cambierà la sua rendita?

Risposta

L’andamento nel tempo della rendita non è legata ai cambiamenti lavorativi, ma soltanto alle norme assicurative che regolano le revisioni, le quote integrative e la rivalutazione periodica. Pertanto essa non “cambierà” con la cessazione del lavoro.

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Rendita per infortunio sul lavoro

Quesito – 16/11/2017

Buongiorno, un mio assistito ha avuto un infortunio nel 2002, inizialmente gli è stato riconosciuto il 45% d’invalidità, poi abbassato al 35%, confermato nel 2007. Nel 2005-2006 ha effettuato l’ultima revisione, ma ha scoperto che l’ultima revisione deve essere eseguita a 10 anni dall’infortunio.

Nel frattempo nel 2002 ha chiesto la rivalsa nei confronti del datore di lavoro, e oggi, a distanza di 15 anni, in sede legale hanno accertato il 50%.

Vorrebbe sapere cosa succede, chi paga la differenza di invalidità avendo accertato il 50% e avendo la rendita per il 35%, a chi si deve rivolgere per il calcolo del danno. Chiede se l’INAIL può rettificare l’invalidità o rimarrà con un invalidità più bassa.

Grazie

Risposta

La rendita per infortunio sul lavoro è sottoposta periodicamente a revisione, con lo scopo di adeguare nel tempo l’indennizzo alle reali condizioni di danno assicurato del lavoratore infortunato, affinché, in caso di aggravamento della menomazione, congruamente sia aumentata la rendita, oppure diminuita in caso di miglioramento. Ciò per mantenere nel tempo stabilito dalla legge (dieci anni) l’equilibrio tra il danno subito e il suo indennizzo. Trascorsi i dieci anni ogni ulteriore modifica dei postumi è irrilevante per l’assicurazione INAIL.

Pertanto, per i postumi di un infortunio del 2002 l’ultima richiesta di revisione poteva essere proposta all’INAIL verosimilmente entro il 2013. Di conseguenza la rendita dell’assistito rimane comunque fissata al danno riconosciuto del 35%.

Il maggior danno valutato nel procedimento di rivalsa contro il datore di lavoro è da pretendersi dallo stesso datore di lavoro e non dall’INAIL.

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Rendita permanente

Quesito – 23/11/2017

Buongiorno, un mio assistito vuole cortesemente sapere se, percependo una rendita permanente INAIL del 16%, ha diritto alla tredicesima. Grazie per la disponibilità.

Risposta

La rendita annuale, quale indennizzo per infortunio o malattia professionale, è pagata dall’INAIL mediante 12 rate mensili.

 

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