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FAQ Infortuni e malattie professionali – Prescrizione MP

Decorrenza della prescrizione per le malattie professionali

Quesito – 07/06/2018

Buongiorno,

delle tante malattie professionali che sto presentando a INAIL mi stanno arrivando reiezioni (sia per i dipendenti che per autonomi) in quanto “..trascorsi i termini previsti dalla legge per richiedere la prestazione…”. Sostanzialmente se allego un referto che attesti l’esistenza di una patologia datato superiore ai tre anni, viene respinta in quanto prescritta.

Parlando di questo con il mio medico legale mi dice di procedere con richiesta di riesame facendo riferimento alle varie sentenze di Cassazione che hanno dato luogo all’accoglimento delle cause in quanto il termine prescrizionale decorre da quando l’assicurato prende atto che quella patologia possa essere di origine professionale, cioè dalla visita con il medico legale, e non dalla scoperta della malattia (data del referto).

Prima di chiedere consulenza ed ausilio all’avvocato volevo sentire con “voi” se avete precedenti in tal senso e se avete già una giurisprudenza cui far riferimento attraverso la semplice richiesta di precontenzioso cercando di evitare la causa. Nella fattispecie, mi riferisco ad una dipendente di pasta fresca (già t.c. dx e sn riconosciuti) per la quale ho presentato anche due mp di rizoartrosi dx ed sn con certificati del 30/07/2013 – 10/09/2013 –- 23/01/2014 – 15/01/2018.

Stesso esito per una MP di spalla dx presentata per un autonomo escavatorista – movimentazione terra (costruzione manto stradale): ho inoltrato con il certificato il referto datato il 20/11/2017, ma mi si contesta la prescrizione in quanto la patologia era già nota nel 2006. Qual è il modo migliore di procedere? Sono entrambi casi di evidente danno da lavoro.

Attendo vostre e cordialmente saluto

Risposta

Si tocca il punto dolente della tutela dei lavoratori, affetti da malattia professionale, che si vedono respingere dall’INAIL la prestazione (l’indennizzo), perché la malattia, come risulta da documenti sanitari, era già presente da più di tre anni prima della presentazione della denuncia. Pertanto, l’INAIL ne considera prescritto il diritto all’indennizzo. Si tratta di un problema complesso e ben conosciuto nella giurisprudenza. Vediamo come affrontarlo.

In termini generali, si può definire la prescrizione come l’estinzione di un diritto quando il soggetto titolare di quel diritto non si attiva per ottenerlo tramite le modalità previste (domande, ricorsi, messe in mora) e entro il tempo determinato dalla legge.

In caso di infortunio sul lavoro e di malattia professionale il diritto è quello alle prestazioni dell’INAIL e la prescrizione è regolata dall’articolo 112 del TU. Ai sensi di questo articolo l’azione per conseguire le prestazioni INAIL (l’indennizzo) si prescrive nel termine di tre anni dal giorno dell’infortunio o da quello della manifestazione della malattia professionale. Questo articolo, tuttavia, è stato modificato profondamente da diversi interventi della Corte Costituzionale e della giurisprudenza, finalizzati a chiarire sia la data da cui parte il conto dei tre anni della prescrizione (il dies a quo dei giuristi), sia le azioni o gli interventi che possono sospenderla o interromperla.

Per quanto attiene alle MP, la giurisprudenza ha precisato che il diritto all’indennizzo nasce quando, essendo certa la connotazione professionale della malattia, essa ha raggiunto un grado di gravità in misura pari o superiore al minimo indennizzabile, attualmente pari al 6% del danno biologico.

Stando così le cose, per quanto riguarda la data di decorrenza della prescrizione per le malattie professionali, possiamo dire che essa non coincide necessariamente con la denuncia all’INAIL.

Infatti, sintetizzando, la data di decorrenza della prescrizione può essere:

1) coincidente con la data della denuncia all’INAIL, ogni volta che la manifestazione della malattia indennizzabile è certificata da esami sanitari contemporanei alla denuncia stessa;

2) successiva alla data della denuncia, ogni volta che sia dimostrato che i postumi si sono consolidati in misura pari o superiore al minimo indennizzabile in epoca posteriore alla data della denuncia;

3) antecedente alla data della denuncia, ogni volta che sia dimostrato che i postumi si sono consolidati in misura pari o superiore al minimo indennizzabile in epoca anteriore alla data della denuncia. Naturalmente se l’epoca anteriore risale a più di tre anni dalla denuncia, l’INAIL può eccepire la prescrizione del diritto.

È ciò che sembra avere fatto l’Istituto nei due casi presentati dalla sede che ha posto il quesito, rigettandone le prestazioni con le parole: “perché sono trascorsi i termini previsti dalla legge per richiedere la prestazione…”.

Ha ragione l’INAIL? È discutibile.

Infatti, a soccorso del lavoratore viene la giurisprudenza di Cassazione (ad esempio la sentenza 04/02/2015 n. 2022) quando richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 206 del 1988, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del TU 1124/65, art. 135, comma 2, nella parte in cui poneva una presunzione assoluta di verificazione della malattia professionale nel giorno in cui veniva presentata all’istituto assicuratore la denuncia con il certificato medico, affermando: “ pertanto, nell’attuale regime normativo la manifestazione della malattia professionale, rilevante quale “dies a quo” per la decorrenza del termine prescrizionale di cui all’art. 112 dello stesso D.P.R., può ritenersi verificata quando la consapevolezza circa l’esistenza della malattia, la sua origine professionale e il suo grado invalidante siano desumibili da eventi oggettivi ed esterni alla persona dell’assicurato, che costituiscano fatto noto, ai sensi degli artt. 2727 e 2729 cod. civ. (in tale senso, ex multis, Cass. n. 27323 del 2005)”.

Ai fini della decorrenza della prescrizione non è sufficiente, dunque, per l’INAIL una certificazione medica (certificato, referto, dato di laboratorio) datata a più di tre anni prima della denuncia, ma per l’Istituto che eccepisce la prescrizione è necessario dimostrare anche che il lavoratore era sin da allora consapevole di avere la malattia, che la stessa fosse di origine professionale e che avesse già raggiunto il minimo indennizzabile.

In pratica, è opportuno che, per i casi ricordati dalla sede che posto il quesito, si ricostruisca con i lavoratori la “storia” delle loro malattie e del cammino della loro consapevolezza per presentare opposizione in base all’orientamento della Cassazione succitata, senza avere paura di prepararsi a un eventuale ricorso in causa.

 

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