Maggiorazione contributiva

Quesito – 11/07/2016

Un nostro assistito ci chiede informazioni riguardo alla maggiorazione contributiva, essendo “figlio di grande invalido del lavoro” (equiparato a orfano di caduto sul lavoro). Attualmente dipendente del Libero Consorzio comunale di Agrigento ex Provincia Regionale di Agrigento, prossimo al pensionamento. Ha fatto istanza al suo Ente per l’attribuzione dei benefici previsti dall’art. 1 della Legge n. 336/70”, ma l’Ente datore di lavoro ha risposto negativamente.

Risposta

Purtroppo no, infatti:

1) i destinatari delle maggiorazioni contributive di cui all’articolo 1 della Legge n. 336/70 sono gli ex combattenti delle due guerre mondiali del secolo scorso. Più precisamente:

  • ex-combattenti
  • partigiani
  • mutilati e invalidi di guerra, mutilati e invalidi civili di guerra, reduci civili divenuti inabili a seguito di deportazione o internamento
  • reduci dall’internamento
  • orfani e vedove di guerra
  • profughi per l’applicazione del trattato di pace e categorie equiparate
  • ex deportati ed ex perseguitati politici o razziali sotto il passato regime fascista
  • prigionieri dei tedeschi
  • disertori assolti per insufficienze di prove o riabilitati
  • personale della Croce Rossa Italiana operante in specifiche zone belliche

Certamente a nessuno di questi soggetti può essere equiparato un “figlio o orfano di grande invalido del lavoro”.

2) neppure le maggiorazioni contributive di cui all’articolo 80, comma 3, della Legge 23 dicembre 2000 n. 388 (Legge finanziaria 2001) spettano. Per questa norma hanno diritto ad una maggiorazione contributiva tutti i lavoratori dipendenti pubblici e privati ai quali sia stata riconosciuta un’invalidità superiore al 74% e facciano parte delle seguenti categorie:

  • lavoratori invalidi civili con invalidità riconosciuta superiore al 74%
  • lavoratori sordi civili
  • lavoratori invalidi di guerra e civili di guerra
  • invalidi per causa di servizio (nel rapporto di pubblico impiego e con infermità come da DPR 834/81 comprese nelle prime quattro categorie)
  • invalidi del lavoro con invalidità, superiore al 74%, accertata e riconosciuta dall’INAIL.

Questa maggiorazione, infatti, garantisce soltanto lavoratori invalidi e non i loro familiari.

3) Infine, a completamento dell’informazione anche se non è il caso di chi ci scrive, c’è una norma di legge che tutela anche i figli dei grandi invalidi del lavoro, equiparandoli agli orfani. Dal 1 gennaio 2014, orfani, coniugi superstiti di deceduti per lavoro, guerra o servizio o in conseguenza dell’aggravarsi dell’invalidità riportata per tali cause, nonché coniugi e figli di grandi invalidi per causa di guerra, servizio o lavoro, profughi italiani rimpatriati, vittime del terrorismo che risultino disoccupate, possono iscriversi come categorie protette nelle liste speciali del collocamento mirato, come previsto dall’articolo 18 della legge 12 marzo del 1999 n. 68 e dalle norme attuative.

In conclusione, rispondendo per punti al nostro assistito:

  1. non c’è nulla da opporre alla comunicazione del suo Ente;
  2. essendo prossimo al pensionamento è utile rivolgersi al Patronato Anmil della sua provincia per una ricognizione contributiva.

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Maggiorazioni contributive per invalidi

Quesito – 05/06/2018

Buonasera,

vorrei sapere, in qualità di invalida al 100%, se è possibile, attraverso la vostra attività, avviare la pratica presso l’INPS per ottenere “il beneficio della maggiorazione di 2 mesi di contribuzione figurativa utile solo per il diritto alla pensione e per l’anzianità contributiva, fino a un massimo di 5 anni di contribuzione”, come previsto dalla legge ed enunciato nel seguente link

https://www.INPS.it/nuovoportaleINPS/default.aspx?itemdir=46076

Grazie per una pronta risposta.

Risposta

Le confermiamo che l’istanza, relativa alla maggiorazione che Le interessa, potrà essere presentata presso i nostri uffici. Le precisiamo, però, che l’istanza va presentata contestualmente alla domanda di pensione, non prima. Pertanto, non conoscendo la data del perfezionamento del diritto a pensione, La preghiamo di prendere contatto con la nostra sede più vicina al Suo domicilio.

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Maggiorazione per invalidità

Quesito – 18/06/2018

Con la presente sono a chiedere un vostro parere in merito al caso di un nostro assistito che ha versato 33 anni 7 mesi e 1 giorno di contributi nella gestione pubblica ed ha 15 settimane di disoccupazione nell’INPS.

Il signore ha già fatto una ricongiunzione nel 1997 ed è invalido INAIL al 75% dal 1985.

Considerando i 5 anni di maggiorazione per invalidità raggiungerebbe al 30/04/2018 un totale di 38 anni 7 mesi ed 1 giorno di contribuzione.

Al 31/12/2019 sarebbero 40 anni 3 mesi 1 giorno

+ 15 settimane INPS = 3,75 mesi

Totale 40 anni 6 mesi

Nella domanda di ricongiunzione che era stata fatta non sono state conteggiate 11 settimane di infortunio.

L’anno scorso l’INPS alla nostra domanda di accredito aveva risposto che “non è più possibile l’accredito in gestione privata del periodo figurativo richiesto in quanto è venuto a mancare il requisito della contribuzione obbligatoria trasferita alla CPDEL nel 1997” (aggiungendo le 11 settimane di infortunio non accreditate con ricongiunzione raggiungerebbe 40 anni e circa 9 mesi di contribuzione).

I quesiti sono:

– Con questo conteggio mi confermate che la quota 41 si può chiedere nel 2020?

– Per raggiungere i 41 anni si possono considerare con cumulo le 15 settimane di disoccupazione?

– Per quanto riguarda le settimane di infortunio mancanti non è più possibile far nulla?

 Risposta

40 anni e 6 mesi al 31/12/2019

41 anni e 5 mesi al 30/11/2020

Decorrenza: 01/12/2020

Come da allegato calcolo SEAC: Confermiamo che la quota 41 si può chiedere nel 2020 e che per raggiungere i 41 anni si possono considerare con cumulo le 15 settimane di disoccupazione. Per quanto riguarda le settimane di infortunio mancanti è complicato fare qualcosa.

 

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