Inabilità assoluta

Quesito – 12/06/2018

Buongiorno, un nostro assistito ha un tumore; invalido civile 100%, vorrebbe valutare se provare a chiedere l’inabilità assoluta oppure un’inabilità in cumulo (ha contributi da dipendente, gestione separata e spettacolo e sta aspettando che sistemino 11 anni di poste in INPS) e in contemporanea un assegno ordinario di invalidità per la solo gestione dipendenti.

Per questo vorrebbe sapere quanto potrebbe essere l’importo della pensione di inabilità o assegno ordinario. Inoltre, vorrebbe sapere se, nel caso gli venisse riconosciuta la pensione di inabilità, potrebbe rifiutarla?

Risposta

Presso l’Enpals risultano solo 2 gg.

La pensione di inabilità con il cumulo nel presente caso non risulta favorevole.

Non vi sarebbe alcun beneficio (abbuono) giacché la maggiorazione viene calcolata fino al 60° anno di età già raggiunto dall’assistito, mentre sarebbe necessaria, di converso, la cessazione dal lavoro. L’importo della pensione di inabilità sarebbe identico a quello dell’assegno ordinario di invalidità il cui importo risulta di

euro 581,28 mensili lordi.

più pensione V.O. supplementare

nella G.S. all’età della VO euro 23,88 mensili lordi

Totale euro 605,16 mensili lordi

a.o.i. con computo nella G.S. euro 628,38 mensili lordi

In sostanza sì, in quanto viene erogata solo in caso di cessazione dell’attività lavorativa.

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Pensione di inabilità

Quesito – 11/04/2018

Buongiorno,

un nostro assistito malato tumorale vorrebbe sapere quanto percepirebbe di pensione di inabilità.

Risposta

L’assistito di anni 57 anni e 8 mesi ha maturato ad oggi una pensione lorda di euro 1.383,97 da verificare in quanto risultano importi retributivi anomali per gli anni 2016, 2002, 2001, 1998, 1997, per i quali si necessita il modello CUD.

L’incremento pensionistico conseguente all’inabilità a qualsiasi lavoro di cui all’art. 2 della Legge n. 335/1995 comporterebbe un incremento figurativo di 2 anni e mezzo circa, con attribuzione di contribuzione figurativa fino al compimento del 60° anno di età.

Tale contribuzione figurativa comporterebbe un incremento del montante contributivo di circa 20.000,00 euro che, rapportati alla percentuale di rendimento dello 0,045, corrisponderebbe ad un ulteriore importo di euro 70,00 lordi mensili, per un totale di euro 1.453,97.

La maggiorazione non vale per l’inabilità totale e permanente al solo servizio di istituto (cioè alle mansioni proprie o a quelle del proprio profilo).

La conferma dell’importo è subordinata comunque alla verifica delle retribuzioni percepite nei suddetti anni anomali.

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Pensione di inabilità

Quesito 26/04/2018

Un nostro assistito, nato nel mese di dicembre del 1956, è un invalido 100% con assistenza continua e scritto incollocabile.

Il 17/04//1999 si è infortunato e aveva maturato 26 anni di contributi. Con la legge Amato dovrebbe andare in pensione di vecchiaia a luglio 2018. Dovrebbe andare in pensione a 61 anni e 7 mesi, ma l’INPS rigetta la sua domanda. Il nostro assistito vorrebbe conoscerne il motivo.

Risposta

L’INPS non applica alla pensione di inabilità la possibilità di trasformazione in pensione di vecchiaia a 61 anni e 7 mesi. La questione merita approfondimento per l’avvio di una eventuale azione legale.

In via prioritaria sarebbe opportuno verificare se l’INPS effettua la trattenuta per la rendita INAIL.

In caso affermativo servirebbe di conoscere la diagnosi della rendita INAIL, la percentuale di danno riconosciuto e avere copia della diagnosi di riconoscimento della pensione di inabilità.

 

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