Ricongiunzione o cumulo
Quesito – 11/04/2018
Buongiorno,
un nostro assistito, nell’estratto conto INPS Gestione Dipendenti Pubblici, ha maturato contributi utili alla pensione dal 4 aprile 1977 e nell’estratto conto previdenziale risultano periodi contributivi utili alla pensione di 6 settimane dal 01 aprile 1976 al 31 maggio 1976 con una retribuzione di Lire 126.000.
Questo gli permette di maturare un’anzianità di 41 anni e 10 mesi a dicembre 2018 e il raggiungimento dei requisiti per la pensione anticipata.
Vorrebbe sapere la differenza tra pensione anticipata col cumulo o ricongiunzione art. 2 Legge n. 29/1979 e quale converrebbe.
Risposta
La ricongiunzione prevista dalla Legge n.29/1979, comporta il trasferimento effettivo della contribuzione da una gestione assicurativa all’altra, a fronte di un onere direttamente proporzionale all’incremento pensionistico conseguente al trasferimento.
Le 6 settimane, una volta ricongiunte, verrebbero quindi valutate come se fossero state prestate alle dipendenze dello Stato.
L’Istituto del cumulo, al contrario, non prevede il trasferimento della contribuzione da una Gestione all’altra. Consente, però, di considerare ugualmente tutta la contribuzione non concomitante ai fini della maturazione del diritto (41 anni e 10 mesi).
Per quanto riguarda il calcolo dell’importo, in questo caso, sarebbe il risultato della somma delle due quote, calcolate separatamente, senza alcun onere a proprio carico.
La scelta della opzione più conveniente richiede il confronto dell’onere della ricongiunzione e del suo beneficio rispetto all’importo della quota senza l’onere della ricongiunzione.
Nel presente caso, trattandosi di un periodo di sole 6 settimane, la differenza, tra i due calcoli (ultimo stipendio statale in caso di ricongiunzione), e calcolo retributivo in caso di cumulo, sarebbe assolutamente insignificante.
Per il calcolo dei due importi, in ogni caso, è necessario inviare copia del documento di identità, del codice fiscale, e l’autorizzazione alla consultazione del proprio fascicolo previdenziale.
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Ricongiunzione contributi
Quesito – 19/04/2018
Buonasera,
un nostro assistito è in pensione dal 04/2015. Possiede contribuzione ex INPDAP non utilizzata per la pensione. Si può procedere solo con la ricongiunzione e poi la ricostituzione, oppure ci sono altri modi per poter inserire questa contribuzione?
Risposta
In merito alla questione:
1) l’articolo 12-undecies della Legge 30 luglio 2010, n. 122 ha previsto, l’abrogazione della Legge 2 aprile 1958, n. 322, che consentiva agli iscritti alle casse gestite dall’ex INPDAP, cessati senza diritto a pensione, di costituire la posizione assicurativa presso il FPLD dell’assicurazione generale obbligatoria, senza onere.
2) Con l’articolo 1, comma 238, della Legge n. 228/2012 il legislatore ha reintrodotto per gli iscritti alla CPDEL, CPS, CPI e CPUG per i quali sia venuta a cessare, entro il 30 luglio 2010, l’iscrizione alle predette casse senza il diritto a pensione, la possibilità di presentare istanza di costituzione della posizione assicurativa nel FPLD dell’assicurazione generale obbligatoria.
Poiché, però, l’assistito non è cessato dal servizio senza diritto a pensione entro il 30/07/2010, quest’ultima disposizione non può essere utilizzata.
Non rimane che la ricongiunzione onerosa prevista dall’art. 1 della Legge n. 29/1979, modificato appunto dalla suddetta Legge n. 122/2010, che lo ha reso oneroso al pari di quello previsto dall’art.2.
Si potrebbe presentare l’istanza per valutarne la convenienza alla luce del costo che verrà calcolato dall’INPS.
È opportuno presentare contemporaneamente la ricostituzione, annotando che si riferisce a ricongiunzione in corso di definizione, in tal modo, il protrarsi dei tempi burocratici non influirebbe sulla perdita degli arretrati.
In caso di reiezione della ricostituzione, poi, nelle more dell’ter, si presenterà il riesame non appena effettuata la ricongiunzione.
Se avesse almeno un mese nella gestione separata, o se lo potesse ottenere in qualità di collaboratore, si potrebbe chiedere, per i periodi CPDEL, il computo contributivo gratuito, avendo compiuto 70 anni.
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Ricongiunzione
Quesito – 15/05/2018
Sono un medico dipendente di un’azienda farmaceutica da 26 anni. In precedenza avevo versato il contributo obbligatorio all’ente pensionistico professionale (Enpam) per 5 anni. Inoltre, ho svolto un anno di servizio militare come ufficiale dell’esercito. Come funziona la ricongiunzione? Se domani perdessi il posto di lavoro, quando percepirei la pensione e come verrebbe calcolata?
Risposta
La informiamo che attualmente, ai fini del diritto, è possibile cumulare la contribuzione presso l’INPS con quella presso l’Enpam, senza alcun onere a Suo carico.
Per quanto riguarda i calcoli, essendo necessario verificare il Suo fascicolo personale, è necessaria la Sua autorizzazione su modello contenente le notizie relative alla privacy, che potrà ottenere rivolgendosi al nostro più vicino Ufficio
Periferico.
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Ricongiunzione
Quesito – 28/05/2018
Buongiorno,
vi scrivo per una nostra assistita che vorrebbe fare domanda di ricongiunzione.
Ha 786 settimane INPS e 14 anni 7 mesi e 15 giorni INPDAP. Essendo una richiesta di tipo onerosa vorrebbe sapere il costo e se conviene farla, altrimenti che alternative ci sarebbero? In caso positivo che procedura bisogna utilizzare?
Ringrazio e porgo cordiali saluti
Risposta
Un breve chiarimento tra ricongiunzione e cumulo:
Il cumulo prevede la totalizzazione dei periodi assicurativi ai fini del diritto, ed il calcolo separato dell’importo, secondo il rendimento di ciascuna gestione. Il cumulo è gratuito e si utilizza al momento del pensionamento.
La ricongiunzione, invece, comporta il trasferimento materiale della contribuzione da una gestione all’altra ed è in molti casi più conveniente, anche se il trasferimento è oneroso.
Occorre valutare caso per caso.
A tal fine è quindi opportuno presentare la domanda di ricongiunzione di cui sarà possibile valutare la convenienza una volta che sarà pervenuto il calcolo da parte dell’INPS.
A quel punto si avranno 60 giorni di tempo per valutare se accettare l’onere iniziando il pagamento delle rate.
Il mancato pagamento vale come rinuncia alla ricongiunzione, che potrà essere ripetuta o dopo 10 anni o alla data del pensionamento.
Se dunque si riterrà non conveniente la ricongiunzione onerosa, al momento della domanda di pensione, si utilizzerà il cumulo che rende possibile la somma dei vari spezzoni non sovrapposti ai fini del perfezionamento dei requisiti per il diritto a pensione.
Per quanto riguarderà il calcolo dell’importo, sarà costituito dalla somma delle quote calcolate sulla scorta delle norme proprie di ogni singola gestione.
Il cumulo vale anche per il requisito dei 18 anni di contribuzione al 31/12/1995, ai fini dell’individuazione del sistema di calcolo, misto o retributivo.
Nel presente caso, la ricongiunzione è consigliabile effettuarla presso la gestione dipendenti pubblici.