Il Fondo d’Integrazione Salariale, nasce dall’adeguamento, a decorrere dal 1° gennaio 2016, del fondo di solidarietà residuale alle disposizioni del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
Il Fondo comprende tutti i datori di lavoro, anche non organizzati in forma d’impresa, che occupano mediamente più di cinque dipendenti, che non rientrano nel campo di applicazione della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) e Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria ( CIGS) e che appartengono a settori nell’ambito dei quali non sono stati stipulati accordi per l’attivazione di un fondo di solidarietà bilaterale o di un fondo di solidarietà bilaterale alternativo.
Il FIS eroga due prestazioni: l’assegno di solidarietà e l’assegno ordinario.
La circolare INPS 15 settembre 2017, n. 130 illustra i principi di esame delle domande di accesso alle prestazioni garantite dal Fondo e in particolare i criteri:
La circolare, inoltre, chiarisce i casi di compatibilità dell’assegno ordinario e di solidarietà con altre prestazioni e istituti contrattuali.
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