La legge di stabilità per il 2023 ha riconosciuto l’incremento delle pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo Inps, per ciascuna delle mensilità da gennaio 2023 a dicembre 2024, compresa la tredicesima mensilità.
Con il Messaggio 22 giugno 2023 n. 2329, l’Inps comunica che l’incremento sarà corrisposto sulla mensilità di luglio 2023, comprensivo degli arretrati dalla decorrenza del beneficio.
Si ricorda che l’incremento spetta solo sulle pensioni pagate dall’Inps; pertanto, il beneficio non viene erogato sulle pensioni gestite da Enti diversi dall’Istituto.
L’incremento viene attribuito sia alle pensioni integrate al trattamento minimo, anche in misura parziale o “cristallizzate”, sia alle pensioni non integrate il cui importo a calcolo sia pari o inferiore al trattamento minimo Inps. In particolare:
Si precisa che per la corresponsione dell’incremento non rilevano i redditi posseduti dal soggetto. Inoltre, l’incremento non rileva, per gli anni 2023 e 2024, ai fini del superamento dei limiti reddituali previsti nei medesimi anni per il riconoscimento di tutte le prestazioni collegate al reddito.
Per l’anno 2023, l’incremento è pari:
Per l’anno 2024, l’incremento è pari al 2,7% senza distinzione di età.
Nel caso delle pensioni ai superstiti cointestate, anche con pagamento disgiunto, il diritto all’incremento è valutato sulla base del trattamento complessivamente spettante a tutti i contitolari e ripartito tra i beneficiari in proporzione alla percentuale di pensione spettante.
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