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INPS: necessaria nuova domanda per l’Assegno Unico Universale da parte dei percettori del Reddito di Cittadinanza

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By patronato2

L’abrogazione del Reddito di cittadinanza e della Pensione di cittadinanza è prevista a decorrere dal 1° gennaio 2024. Con il c.d. decreto Lavoro, convertito in legge, sono state istituite le misure dell’Assegno di inclusione (ADI) e del Supporto per la formazione e il lavoro (SFL).

L’Assegno di inclusione, istituito a decorrere dal 1° gennaio 2024, si sostituisce al Reddito di Cittadinanza ed è una misura nazionale di contrasto alla povertà, alla fragilità e all’esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro.

L’Assegno di inclusione è riconosciuto, a richiesta di uno dei componenti del nucleo familiare, a garanzia delle necessità di inclusione dei componenti di nuclei familiari con disabilità, nonché dei componenti minorenni o con almeno sessant’anni di età, ovvero dei componenti in condizioni di svantaggio e inseriti in programmi di cura e assistenza dei servizi socio-sanitari territoriali.

Il Supporto per la formazione e il lavoro, a partire dal 1° settembre 2023, ha lo scopo di favorire l’inclusione nel mondo del lavoro delle persone a rischio di esclusione sociale e lavorativa mediante una serie di azioni di politica attiva, tra cui la partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento e di accompagnamento al lavoro.

Il Supporto per la formazione e il lavoro è incompatibile con il Reddito di cittadinanza e la Pensione di cittadinanza e con ogni altro strumento pubblico di integrazione o di sostegno al reddito per la disoccupazione ed è pari a un importo mensile di 350 euro erogato per tutta la durata dei programmi formativi sopra indicati e, comunque, entro un limite massimo di dodici mensilità.

Rispetto al regime transitorio del Reddito di cittadinanza, con il Messaggio 12 luglio 2023 n. 2023, l’INPS ha precisato che il limite temporale delle sette mensilità (e, comunque, non oltre il termine del 31 dicembre 2023) non si applica per i percettori del Reddito di cittadinanza per i quali venga comunicata all’INPS la presa in carico da parte dei servizi sociali entro il suddetto termine di sette mesi, e comunque non oltre il 31 ottobre 2023. Ne consegue che tali percettori potranno continuare a fruire del Reddito di cittadinanza fino al 31 dicembre 2023.

Pertanto, decorso il termine di sette mesi di fruizione della misura, in assenza della suddetta comunicazione all’Istituto da parte dei servizi sociali, tramite la piattaforma GePI del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, entro il termine sopra indicato e comunque non oltre il 31 ottobre 2023, l’erogazione della prestazione è sospesa e può essere riattivata, ricomprendendo le mensilità sospese, solo in esito all’avvenuta comunicazione.

È inoltre precisato che non si applica il limite massimo delle sette mensilità di fruizione della misura, fermo restando il limite di fruizione del beneficio entro il 31 dicembre 2023, per i nuclei familiari al cui interno siano presenti persone con disabilità, minorenni o persone con almeno sessanta anni di età.

Rispetto alle ripercussioni sull’Assegno Unico Universale (AUU), l’abrogazione del Reddito di Cittadinanza a decorrere dal 31 dicembre 2023 comporta che verrà meno anche l’attuale corresponsione d’ufficio dell’Assegno unico e universale sul Reddito di cittadinanza.

Pertanto, i nuclei familiari aventi diritto alla prestazione di Assegno unico e universale anche dopo la scadenza delle sette mensilità del Reddito di cittadinanza dovranno presentare autonoma domanda per il riconoscimento del medesimo assegno entro l’ultimo giorno del mese di competenza del Reddito di cittadinanza.

La domanda di AUU dovrà essere presentata anche nelle ipotesi di sospensione del Reddito di cittadinanza, in attesa della eventuale comunicazione della presa in carico dei soggetti non attivabili al lavoro entro il termine del 31 ottobre 2023.

Anche i nuclei ai quali non si applica il limite di fruizione del Reddito di cittadinanza per le sette mensilità dovranno presentare autonoma domanda per il riconoscimento dell’AUU, qualora percepiscano la quota integrativa nell’importo del Reddito di cittadinanza, entro l’ultimo giorno del mese di competenza del Reddito di cittadinanza al fine di percepire l’AUU con continuità a decorrere dal mese successivo alla cessazione dei pagamenti di Rdc.

Per ulteriori informazioni e supporto, è possibile rivolgersi ai nostri servizi di Patronato.