La caduta in bicicletta, (utilizzata come mezzo personale necessitato per percorrere la strada casa/lavoro), causata dal filo dell’auricolare aggrovigliatosi nei raggi, esclude l’indennizzabilità dell’infortunio in itinere?
L’articolo 12 del d. lgsl. 38/2000 all’ultimo capoverso precisa che: “l’assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purché necessitato. Restano, in questo caso, esclusi gli infortuni direttamente cagionati dall’abuso di alcolici e di psicofarmaci o dall’uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni …”.
Certamente l’utilizzo del cellulare con l’auricolare (prescritto anche dal codice della strada per tutti i conducenti) non può ravvisare la fattispecie del rischio elettivo, e, dunque, la caduta con la bicicletta, causata dallo stesso auricolare il cui filo va ad aggrovigliarsi nei raggi di una ruota, non può che essere interpretato come momento di distrazione che non interrompe il nesso di causa/effetto tra lavoro e sinistro necessario per l’indennizzabilità dell’evento.
Lo stesso dicasi per analoghi incidenti occorsi a causa di borse, o sporte, o ombrelli.
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