L’INPS, con il messaggio 9 settembre 2020, n. 3275, ha escluso i lavoratori marittimi imbarcati su galleggianti privi di apparato motore e non addetti al servizio dei porti, delle rade e del pilotaggio tra i lavoratori che devono essere iscritti alle assicurazioni generali obbligatorie gestite dall’Istituto stesso.
Alla luce del mutato orientamento giurisprudenziale, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha espresso parere favorevole in ordine all’applicazione del regime previdenziale dei lavoratori marittimi (Legge n. 413/1984), nei confronti dei lavoratori marittimi componenti gli equipaggi dei galleggianti superiori alle dieci tonnellate di stazza lorda, privi di apparato motore, iscritti nei Registri delle navi minori e dei galleggianti (RNMG), in linea con la sentenza della Corte di Cassazione 11 luglio 2007 n. 15496.
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