Con la circolare n. 45 del 13 ottobre, l’Istituto fornisce delle indicazioni operative per l’applicazione della legge n. 76 del 20 maggio 2016, che ha regolamentato le unioni tra persone dello stesso sesso. Dalla rendita erogata ai superstiti in caso di infortunio mortale alle misure una tantum, riconosciuti gli stessi diritti che spettano ai coniugi.
La legge, in particolare, ha stabilito espressamente che ad ognuna delle parti dell’unione civile si applicano le disposizioni di leggi, regolamenti, atti amministrativi e contratti collettivi che si riferiscono al matrimonio e quelle che contengono le parole “coniuge”, “coniugi” o termini equivalenti, a esclusione degli articoli del codice civile non espressamente richiamati nel testo legislativo.
L’elenco delle prestazioni economiche dell’Inail riconosciute alla persona unita civilmente, comprende la rendita ai superstiti e la quota integrativa alla rendita erogate in caso di infortunio sul lavoro con esito mortale, la prestazione aggiuntiva alla rendita per patologie asbesto-correlate per esposizione all’amianto, , lo speciale assegno continuativo mensile introdotto dalla legge 248/1976, l’assegno una tantum per il rimborso delle spese funerarie, la prestazione del Fondo di sostegno per i familiari delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, di cui alla legge 296/2006, e la prestazione una tantum prevista dalla legge di stabilità 2016.
Saranno applicate anche le norme del codice civile sul diritto successorio. Ne consegue, dunque, che la persona unita civilmente ha diritto a qualunque prestazione economica Inail riconosciuta al coniuge. Per i conviventi di fatto, invece non ci sarà nessuna equiparazione. La legge di regolamentazione delle unioni civili ha disciplinato anche le convivenze tra due persone maggiorenni, anche non dello stesso sesso, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di assistenza reciproca morale e materiale, introducendo il contratto di convivenza con l’obiettivo di regolamentare i rapporti patrimoniali e riconoscere alcuni diritti specifici. Per ora, in assenza di una espressa disposizione normativa, il convivente di fatto non può essere ritenuto beneficiario delle prestazioni economiche erogate dall’Inail.
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