L’INPS, con il messaggio 17 maggio 2019, n. 1908, comunica che è stata implementata la piattaforma operativa per consentire, nei casi di decesso degli utilizzatori del Libretto Famiglia, la gestione delle seguenti due fattispecie:
- richiesta di rimborso delle somme versate dal dante causa per il pagamento di prestazioni occasionali tramite Libretto Famiglia e non utilizzate per il pagamento di prestazioni;
- inserimento di prestazioni lavorative svolte anteriormente al decesso del dante causa e dallo stesso non inserite nella procedura del Libretto Famiglia, al fine dell’erogazione del compenso al lavoratore da parte dell’INPS e dell’accredito della relativa contribuzione previdenziale.
Le somme oggetto di richiesta di rimborso devono essere state effettivamente versate dal dante causa e non devono derivare dal riconoscimento di bonus da parte della pubblica amministrazione.
In via preliminare, l’interessato deve effettuare una dichiarazione in procedura che attesti la propria qualità di erede legittimo o testamentario. L’erede testamentario dovrà inserire copia del testamento in procedura tramite l’apposita funzionalità. L’interessato potrà inserire la domanda di rimborso e/o le suddette prestazioni lavorative dopo la validazione di tale dichiarazione da parte dell’operatore di sede.
Per l’inserimento delle prestazioni svolte prima del decesso del dante causa, l’erede è tenuto a rilasciare le proprie dichiarazioni di responsabilità precisando, tra l’altro, di non essere a conoscenza che fosse in corso al momento della prestazione lavorativa, né fosse cessato da meno di sei mesi, un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa tra l’utilizzatore e il lavoratore indicato.
Non è possibile inserire prestazioni lavorative aventi data inizio/fine successiva alla morte del dante causa.
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