Con circolare 30 gennaio 2020, n. 10 l’INPS fornisce istruzioni in merito all’applicazione, per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni titolari di assegno di invalidità, del limite ordinamentale.
Il limite ordinamentale, previsto per il collocamento a riposo d’ufficio, non è modificato dall’innalzamento dei requisiti anagrafici per la pensione di vecchiaia.
Considerato che l’assegno ordinario di invalidità si trasforma in pensione di vecchiaia ai sensi dell’articolo 1, comma 10, legge 222/1984, sono stati chiesti chiarimenti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri relativamente ai casi in cui il dipendente decida di non esercitare subito il diritto all’accesso alla pensione di vecchiaia.
In questo caso, l’amministrazione manterrà il rapporto di lavoro fino al compimento del limite ordinamentale di 65 anni. Al raggiungimento di questa età, in considerazione della previa maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia anticipata, il dipendente potrà essere collocato a riposo, contando sulla conversione dell’assegno di invalidità in pensione di vecchiaia.
Nella circolare, inoltre, vengono riepilogati i requisiti e le condizioni per l’accesso alla pensione di vecchiaia anticipata:
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