La disciplina del contributo addizionale di finanziamento della NASpI è stata modificata dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160.
L’INPS, con circolare n. 91 del 4 agosto 2020 delinea sia le fattispecie contrattuali di lavoro a termine già escluse dall’obbligo di versamento del contributo, sia quelle introdotte con la legge n. 160 del 2019.
In particolare, il contributo addizionale non si applica:
Sono altresì esclusi dall’obbligo contributivo in argomento:
Per le fattispecie di lavoro stagionale, l’esclusione dall’obbligo di versamento del contributo addizionale NASpI è prevista:
La disposizione esonerativa da ultimo richiamata non è stata reiterata.
Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2016, i contratti di lavoro a tempo determinato per lo svolgimento delle attività stagionali non ricomprese dall’elencazione recata dal D.P.R. n. 1525/1963, ancorché definite “stagionali” dalla contrattazione collettiva, sono stati assoggettati al contributo addizionale NASpI.
L’INPS rammenta che per tali fattispecie, nei casi di rinnovo decorrenti dal 14 luglio 2018, trova applicazione anche l’incremento del contributo addizionale NASpI.
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