Cosa succede in un giudizio previdenziale se l’assistito del patronato non si presenta alla visita medico-legale

a cura di Avv. Mauro Dalla Chiesa

In una vertenza promossa da un iscritto al Patronato ANMIL di Novara è accaduto che per ben due volte l’assistito non si presentasse alla visita medico-legale fissata dal Consulente del Tribunale, asserendo di essere all’estero per non meglio specificate ragioni di carattere famigliare.

Il giudice del Tribunale di Novara a quel punto, posto che il ricorrente non si era presentato a visita peritale, dichiarava che il ricorso era infondato asserendo che fossero rimasti del tutto sprovvisti di prova i fatti addotti a fondamento della richiesta di aggravamento dei postumi invalidanti.

Contro la summenzionata sentenza veniva interposto appello sulla base dei seguenti elementi di diritto: a) La violazione dell’art. 445 c.p.c. perché nel giudizio previdenziale l’espletamento di consulenza medico-legale è obbligatorio: nel caso di specie il consulente si era limitato a rinunciare all’incarico senza redigere una relazione basata sulla documentazione agli atti del processo e depositata con il ricorso introduttivo del giudizio da parte del nostro ricorrente. b) Il difensore, inoltre, eccepiva che il comportamento anomalo del reddituario fosse determinato dalle stesse patologie di cui lo stesso soffriva, ossia rallentamento ideopercettivo ed amnesia, che giustificavano il comportamento da esso tenuto. A ciò il difensore aggiungeva la circostanza che il Giudice del Tribunale di Novara avesse sospeso il giudizio per ben 20 mesi, periodo nel quale si sarebbero potuti tranquillamente rifissare le operazioni peritali senza creare (scusate l’assurdità) rallentamenti nello svolgimento celere del giudizio.

La Corte d’Appello di Torino, con sentenza recentissima, in quanto depositata il giorno 07.09.2017, ha dato pienamente ragione all’assistito ANMIL, riconoscendo il diritto all’aggravamento dopo ben 5 anni dal deposito del ricorso iniziale.

La Corte d’Appello, in particolare, afferma che, nonostante vi sia un orientamento giurisprudenziale che riconosce la possibilità di ritenere insussistente la prova dello stato invalidante nel caso di mancata presentazione dell’interessato alla visita disposta dal consulente tecnico d’ufficio, nel caso in esame “si deve rilevare che all’udienza del 17.07.2013 il procuratore del ricorrente ha dato atto che il proprio assistito, impedito a presenziare alle operazioni peritali nelle date precedentemente fissate trovandosi all’estero, era nuovamente reperibile e disponibile per essere esaminato in sede di consulenza tecnica insistendo alla udienza successiva del 20.05.2017 per l’espletamento della CTU, e la difesa dell’INAIL, non opponendosi, ha sostanzialmente avvalorato la sussistenza della causa di giustificazione addotta dal ricorrente in ordine all’assenza alla visita fissata dal consulente.

Quindi la Corte d’Appello ha ammesso la consulenza tecnica sulla persona dell’assistito ANMIL riconoscendo un aggravamento di ulteriori 2 punti percentuali.

In tal senso vi è anche altro precedente della Corte di Cassazione (sentenza n. 1188 del 14.11.2011), sempre a favore di un assistito ANMIL, con decisione analoga.

AVV. MAURO DALLA CHIESA

Laureato in Giurisprudenza all’Università Statale di Milano è iscritto all’Albo degli Avvocati del Foro di Varese e patrocinante innanzi la Corte di Cassazione ed alle giurisprudenze Superiori. Dal 1992 si occupa in particolare di diritto del lavoro con riferimento ad infortuni sul lavoro e malattie professionali, in collaborazione con ANMIL. Ha maturato un’importante esperienza nel settore patrocinando molti infortunati invalidi del lavoro in tutte le vertenze di categoria. Attualmente è fiduciario delle sedi ANMIL di Gallarate, Varese, Verbania, Biella, Novara ed è consulente legale nazionale dello stesso Patronato. E’ autore di pubblicazioni sul sito internet dell’ANMIL, “Obiettivo Tutela” e collabora con il mensile “Vita”.