La prescrizione per l’assicurato nei confronti di INAIL

Commento a Cassazione Civile, Sez. Lav., 26 agosto 2020, n. 17795 - Termine di prescrizione triennale dell'azione per il riconoscimento delle prestazioni da infortunio sul lavoro e malattie professionali
a cura di Avv. Mauro Dalla Chiesa

Con una recente decisione vediamo gli effetti dell’applicazione della sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione in materia di prescrizione.

Nel caso portato in decisione con sentenza del 18 ottobre 2012, la Corte di appello di Catanzaro, in accoglimento dell'appello proposto dall'INAIL, aveva respinto la domanda dell’assicurato V. avente ad oggetto la costituzione di una rendita da malattia professionale, rapportata ad una invalidità del 50%, a decorrere dal 12 ottobre 1992.

La Corte aveva posto la fondatezza dell'eccezione di prescrizione avanzata dall'Istituto alla luce della sospensione della stessa per la definizione del procedimento amministrativo. Il ricorrente aveva dedotto la violazione degli articoli 111 e 112 del D.P.R. 1124 /1965 sull'assunto che il termine di prescrizione delle azioni per conseguire le prestazioni dell'INAIL resta sospeso durante la pendenza del procedimento amministrativo anche ove questo non si concluda nel termine di 150 giorni previsto dalla legge.

Con il secondo motivo aveva dedotto la violazione degli articoli 111 e 112 D. P. R. 1124/1965 nonché degli articoli 2937 e 2944 c.c. nonché omesso esame, fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti circa l'influenza del fatto che l'istituto avesse emesso nel 1998 e nel 2002 provvedimenti di rigetto previa sottoposizione a visita collegiale in data 9.5.2002.

La Corte accoglie entrambi i motivi di ricorso: secondo quanto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, infatti, con la sentenza n. 11928 del 7/5/2019, il termine di prescrizione triennale dell'azione per il riconoscimento delle prestazioni da infortunio sul lavoro e malattie professionali, di cui all'articolo 112 del d.P.R. n. 1124 del 1965, resta sospeso, ex art. 111, comma 2, dello stesso D.P.R., per tutta la durata del procedimento amministrativo di liquidazione dell’indennità e fino all'adozione di un provvedimento di accoglimento o di diniego da parte dell'istituto assicuratore.

Ne consegue che il decorso dei termini per la liquidazione previsti dall'art. 111, comma 3, del D.P.R. n. 1124 del 1965, non determina la cessazione della sospensione della prescrizione, ma rimuove la condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria, dando facoltà all'assicurato di agire in giudizio a tutela della posizione giuridica soggettiva rivendicata.

È di fondamentale importanza ricordare che la prova della comunicazione del provvedimento amministrativo compete all’INAIL.

Non basta la lettera semplice: sul punto basta richiamare, ad esempio, un capo della sentenza 7/19 del Tribunale di Novara relativo alla convocazione a visita (era stata sospesa la rendita del ricorrente poi ripristinata): né può attribuirsi rilievo alle comunicazioni prodotte dall’INAIL con cui l’istituto avrebbe convocato il ricorrente a visita, non essendovi nemmeno prova dell’invio e soprattutto della ricezione di tali comunicazioni da parte del ricorrente.

Quindi, molti casi considerati erroneamente prescritti potranno agevolmente essere riaperti.

AVV. MAURO DALLA CHIESA

Laureato in Giurisprudenza all’Università Statale di Milano è iscritto all’Albo degli Avvocati del Foro di Varese e patrocinante innanzi la Corte di Cassazione ed alle giurisprudenze Superiori. Dal 1992 si occupa in particolare di diritto del lavoro con riferimento ad infortuni sul lavoro e malattie professionali, in collaborazione con ANMIL. Ha maturato un’importante esperienza nel settore patrocinando molti infortunati invalidi del lavoro in tutte le vertenze di categoria. Attualmente è fiduciario delle sedi ANMIL di Gallarate, Varese, Verbania, Biella, Novara ed è consulente legale nazionale dello stesso Patronato. E’ autore di pubblicazioni sul sito internet dell’ANMIL, “Obiettivo Tutela” e collabora con il mensile “Vita”.