Il principio di non unificazione dei postumi

a cura di Avv. Aldo Arena

Con la recentissima Sentenza n. 6048 del 13/03/2018, la Suprema Corte di Cassazione è intervenuta in una materia sulla quale non si rinvengono specifici precedenti. Segnatamente, il Giudice di legittimità si è espresso sul principio di non unificazione dei postumi di cui all’art. 13, sesto comma, secondo e terzo periodo, del D.Lgs. 38/2000.

Detta disposizione recita: “(…) Quando per le conseguenze degli infortuni o delle malattie professionali verificatisi o denunciate prima della data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3 l'assicurato percepisca una rendita o sia stato liquidato in capitale ai sensi del testo unico, il grado di menomazione conseguente al nuovo infortunio o alla nuova malattia professionale viene valutato senza tenere conto delle preesistenze. In tale caso, l'assicurato continuerà a percepire l'eventuale rendita corrisposta in conseguenza di infortuni o malattie professionali verificatisi o denunciate prima della data sopra indicata”.

Nel caso di specie, l’Inail ha lamentato la violazione dell’art. 13 D.Lgs. 38/00, in quanto la Corte territoriale avrebbe errato nell’effettuare un’interpretazione meramente letterale della citata disposizione, senza contemperarla alla luce del criterio di interpretazione sistematica, dando quindi rilievo all’ulteriore principio per il quale l’evento lesivo non può tradursi in fonte di lucro per l’interessato. Secondo l’Istituto, il principio di separazione deve valere solo per i danni meramente coesistenti e non anche per quelli concorrenti. Per l’effetto, nelle ipotesi di inabilità che riguardino il medesimo organo o complesso organico fisico si dovrebbe applicare la formula Gabrielli, onde evitare una duplicazione indennitaria in relazione al danno preesistente. In tali casi, quindi, il danno della preesistenza andrebbe scorporato dal danno complessivo d’apparato, così da definire la quota di danno sopravvenuto da imputare al nuovo evento.

La Suprema corte ha rigettato la tesi dell’Istituto per quattro ordini di motivi.

Anzitutto, detta prospettazione contrasta con la lettera della legge, che non distingue il nuovo evento riguardante lo stesso apparato dal nuovo evento che non lo riguardi. Invero, la disposizione applica a tutti gli infortuni o malattie professionali successivi all’entrata in vigore del D.Lgs. 38/00 il medesimo principio, secondo cui non si tiene conto delle invalidità preesistenti, al fine di valutare il grado di menomazione ad essi relativo, con conseguente concorrenza delle prestazioni.

In secondo luogo, la citata tesi è in contrasto con il criterio di interpretazione sistematica che si evince dall’analisi della medesima norma. Infatti, il legislatore, nel primo periodo dell’art. 13, co. 6 D.Lgs. 38/00, ha preso in considerazione esplicitamente le menomazioni preesistenti concorrenti, extralavorative o non indennizzate in rendita, affermando per esse l’applicazione della formula Gabrielli e così dimostrando di non volersene occupare nella seconda parte della disposizione.

In terzo luogo, la prospettazione dell’Inail contrasta con i principi ispiratori della nuova normativa, incentrata sull’idea di non unificazione dei postumi, sulla separatezza e coesistenza di indennizzi e relativi regimi. Invero, il richiesto scorporo del danno biologico relativo alla pregressa patologia comporterebbe un’applicazione retroattiva del regime di cui al D.Lgs. 38/00 ad una malattia precedente la sua entrata in vigore, sia pure solo in negativo, con riferimento alla sottrazione.

Infine, detta tesi contraddice la circolare interna all’Istituto n. 57/00, in cui si precisa che nei casi in analisi la “la valutazione del nuovo danno viene effettuata come se la preesistente integrità psicofisica fosse completa”, quindi senza alcuno scorporo della menomazione preesistente.

In conclusione, con la descritta pronuncia la S.C. ha fortemente ribadito il principio di non unificazione dei postumi, delineandone gli ampi confini.

AVV. ALDO ARENA

Laureato in Giurisprudenza, iscritto all’Albo degli Avvocati di Bergamo ed all’Albo Cassazionisti dal 2004. Ha un proprio studio professionale a Bergamo. Si occupa tra l’altro di diritto previdenziale ed assistenziale, di diritto penale e responsabilità civile per infortuni sul lavoro e malattie professionali, oltre che di contrattualistica in materia di diritto del lavoro.