Incompatibilità tra assegno mensile degli invalidi civili e rendita INAIL

a cura di Vittorio Glassier

Nel Notiziario medico legale di marzo sono state considerate le questioni correlate con l’incumulabilità delle pensioni di invalidità contributive con la rendita INAIL. In questo numero è opportuno parlare dell’incompatibilità tra l’assegno mensile per gli invalidi civili parziali e la rendita INAIL.

Il vincolo dell’incompatibilità è previsto per l’assegno mensile erogato dall’INPS agli invalidi civili parziali (gli invalidi dal 74% al 99%), che contemporaneamente hanno diritto ad altre prestazioni previdenziali per l’invalidità, segnatamente alla rendita INAIL.

Questo vincolo si realizza in caso di legittima coesistenza di due prestazioni che, tuttavia, per legge non possono essere erogate contemporaneamente, a prescindere dalle menomazioni e infermità che le giustifichino. L’esempio più chiaro è quello del cittadino con diritto all’assegno mensile degli invalidi civili (da infermità comuni) con rendita INAIL per postumi di infortunio lavorativo. L’incompatibilità è comunicata all’interessato dall’INPS insieme alla richiesta di opzione per una delle due prestazioni, poiché è data facoltà di optare per il trattamento economico più favorevole.

Non si tratta, dunque, di materia medico-legale, ma amministrativa, dettata a suo tempo da esigenze di risparmio dello stato. Per approfondire la questione è opportuno richiamare le fonti.

A partire dal 1° gennaio 1991 l'assegno mensile di assistenza erogato agli invalidi civili parziali è incompatibile non solo con l'assegno ordinario di invalidità INPS (con il quale l'incompatibilità era già in atto in forza del comma 12 dell’art. 1 della legge 222/84), ma anche con “qualsiasi prestazione a carattere diretto concessa a seguito di invalidità contratta per causa di guerra, di lavoro o di servizio, nonché con qualsiasi pensione diretta di invalidità a carico dell’obg ... delle gestioni pensionistiche per i lavoratori autonomi e di ogni altra gestione pensionistica per i lavoratori dipendenti avente carattere obbligatorio” (art. 3, legge 29 dicembre 1990, n. 407). Questa incompatibilità tra prestazioni è stato confermato dall’art. 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 412.

È da notare bene che non sono vincolate da questa incompatibilità la pensione di inabilità degli invalidi civili totali e le pensioni dei ciechi civili e dei sordomuti, sempre in forza dell’articolo 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 412.

Pertanto, quando per l’aggravamento delle menomazioni afferenti all’invalidità civile si origina il diritto alla pensione di inabilità (invalidità civile 100%) le due prestazioni (pensione di inabilità civile e rendita INAIL) diventano compatibili e cumulabili e sono, quindi, erogate tutte e due al lavoratore.

Vittorio Glassier

Dipendente del Patronato Acli dal 1978 al 2013, data della pensione. Dal gennaio 2014 consulente del Patronato Anmil in materia di INAIL, disabilità e invalidità. Si è sempre occupato dei diritti previdenziali e assistenziali connessi agli stati di invalidità, con particolare riguardo alle materie dell’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, della prevenzione antinfortunistica, delle invalidità civili e delle tutele ex Legge 104. Dal 2007 al 2008 ha fatto parte della Commissione Senato di inchiesta sulle “morti bianche”. Autore di diverse pubblicazioni.