L’azione di ripetizione dell’indebito INAIL - per somme mensili a titolo di rendita - è soggetta all’ordinaria prescrizione decennale

a cura di Avv. Aldo Arena

Con sentenza n. 21962 del 10/09/18, la Corte di Cassazione è intervenuta su un complesso ed interessante caso, relativo a pretesa di restituzione della rendita erogata da parte dell’INAIL, spiacevole circostanza in cui un assicurato potrebbe trovarsi e di cui pertanto è bene conoscere i canoni ermeneutici.

Nella fattispecie vi era già stato, in precedenza, un procedimento nell’ambito del quale, in primo grado, il ricorrente si era visto riconoscere il diritto alla rendita da infortunio, diritto poi venuto meno in forza di sentenza di appello passata in giudicato.

L’assicurato ha adito nuovamente il Tribunale, quindi la Corte d’Appello, per chiedere la condanna dell’Istituto a corrispondergli la rendita da infortunio, nonché per ottenere relativa declaratoria di irripetibilità, a fronte di richiesta di restituzione ricevuta dall’INAIL, in seguito alla conclusione del primo procedimento.

La Suprema Corte, adita a fronte del rigetto delle predette istanze in primo e secondo grado, ha ritenuto infondati i motivi di ricorso, in base ai seguenti ragionamenti.

Anzitutto, non può ritenersi prescritto l’obbligo restitutorio oggetto di causa, in quanto non riconducibile alla previsione di cui all’art. 2948 n. 4 c.c., secondo cui “Si prescrivono in cinque anni: (…) 4) gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”. Ciò in quanto detta disposizione si riferisce all'ipotesi specifica in cui, in conseguenza di un rapporto di durata, si debbano avere pagamenti periodici e, pertanto, solo con il protrarsi del tempo dell’adempimento nel tempo, si realizzi la causa del rapporto obbligatorio.

D’altra parte, nel caso in esame, la frequenza mensile rileva come occasionale conseguenza del risalire dell’effetto restitutorio ai singoli momenti in cui vi sono state le indebite percezioni, in assenza di una necessità ex ante di pagamenti a cadenze prefissate. Vi è quindi impossibilità di sovrapposizione di detta ipotesi generica alla succitata ipotesi specifica, con conseguente applicazione della prescrizione ordinaria decennale.

L’assicurato ha anche invocato la violazione dell’art. 55 L. 88/89, secondo cui: “(…) Nel caso in cui siano state riscosse prestazioni risultanti non dovute, non si dà luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. (…)”. Ciò in quanto, dopo la sentenza di appello di riforma di quella di primo grado attributiva della prestazione, le erogazioni della rendita dovevano considerarsi fondate sui successivi provvedimenti amministrativi, connessi a visite di revisione effettuate in questo lasso di tempo, con conseguente applicazione della citata disciplina dell’indebito previdenziale.

Ancora, secondo il ricorrente, basandosi sul medesimo presupposto dei successivi provvedimenti amministrativi, non ricorrevano i requisiti normativi per la rettifica dell’errore, come previsti dall’art. 9 della L. 38/00.

Il Giudice di legittimità ha disatteso entrambi i predetti motivi, in quanto basati sull'erroneo presupposto per cui l’erogazione della rendita deriverebbe dai soli provvedimenti di verifica dei postumi successivi alla sentenza di appello di riforma dell’originaria pronuncia attributiva. Invero, gli esiti delle revisioni costituiscono mera attività amministrativa e medico-legale, sempre basati su un unico provvedimento attributivo della rendita, quale la sentenza di primo grado poi riformata. Pertanto, l’assenza di altro provvedimento costitutivo, diverso dall'originaria pronuncia, impedisce l’applicazione della disciplina dell’indebito previdenziale, così come di quella sulla rettifica dell’errore.

In base alle predette argomentazioni, la Corte ha rigettato integralmente il ricorso, fornendoci utili riferimenti per l’interpretazione della materia.

AVV. ALDO ARENA

Laureato in Giurisprudenza, iscritto all’Albo degli Avvocati di Bergamo ed all’Albo Cassazionisti dal 2004. Ha un proprio studio professionale a Bergamo. Si occupa tra l’altro di diritto previdenziale ed assistenziale, di diritto penale e responsabilità civile per infortuni sul lavoro e malattie professionali, oltre che di contrattualistica in materia di diritto del lavoro.