Assenze per infortunio sul lavoro e calcolo del periodo di comporto

a cura di Avv. Mauro Dalla Chiesa

Le assenze del lavoratore, dovute ad infortunio sul lavoro o malattia professionale, sono normalmente computabili nel periodo di conservazione del posto di lavoro previsto dall’art. 2110 c.c. Tale computabilità viene esclusa solo quando, in relazione ai suddetti eventi ed alla loro genesi, sussista una responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 c.c., o una diversa previsione del contratto di categoria.

Cosa succede qualora INAIL non riconosca riconducibile a infortunio sul lavoro o malattia professionale l’assenza dal lavoro?

Con i termini brevi della legge Fornero (60 giorni per impugnativa licenziamento e 180 giorni a pena di decadenza per il ricorso giudiziale), è praticamente impossibile ottenere una pronuncia sul punto contro l’Istituto assicuratore.

I legali di parte datoriale solitamente deducono che l'unico strumento nella disponibilità del lavoratore per contestare l'accertamento negativo operato dall'INAIL sia l'impugnazione giudiziale del provvedimento negativo.

L'art. 112 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 prevede che l’azione per conseguire le prestazioni elencate dall'art. 66 dello stesso D.P.R. (indennità giornaliera per l’inabilità temporanea, rendita per l’inabilità permanente, assegno per l’assistenza personale continuativa, rendita ai superstiti e un assegno una volta tanto in caso di morte, cure mediche e chirurgiche, compresi gli accertamenti clinici e fornitura degli apparecchi di protesi) si prescrive nel termine di tre anni dal giorno dell'infortunio o da quello della manifestazione della malattia professionale. La disposizione è finalizzata a determinare un ambito temporale entro il quale la parte può far valere, nei confronti dell'Istituto assicuratore, la sua pretesa, ma non implica che all'accertamento amministrativo dell'Istituto, eseguito per il fine specifico dell'attribuzione della prestazione dallo stesso erogabile, una valenza che esorbita dall'ambito per il quale è stata quale è stata prevista.

La qualificazione dell’infermità del lavoratore (riconducibile o meno ad una causa lavorativa), effettuata in sede amministrativa dall'Istituto, non preclude al giudice di conoscere e decidere la questione se le assenze del lavoratore - causate dalla stessa infermità - risultino, comunque, imputabili a responsabilità del datore di lavoro e, come tali, non siano computabili nel periodo di comporto di cui all' art. 2110 cod. civ. (cfr. Cass. 26/11/2017 n. 28653).

Pertanto, il Giudice, anche in caso di determinazione negativa dell’INAIL, ne deve escludere il valore preclusivo di ulteriori approfondimenti e ammettere consulenza tecnico medico legale che accerti in adesione alla prospettazione del lavoratore, se i periodi di assenza in contestazione siano dovuti a malattie ricollegabili all'infortunio sul lavoro e imputabili a responsabilità dello stesso datore di lavoro.

Rimane a carico del lavoratore la prova del nesso causale fra la malattia - che ha determinalo l'assenza (e, segnatamente, il superamento del periodo di comporto) - e l'infortunio sul lavoro o malattia professionale subito.

AVV. MAURO DALLA CHIESA

Laureato in Giurisprudenza all’Università Statale di Milano è iscritto all’Albo degli Avvocati del Foro di Varese e patrocinante innanzi la Corte di Cassazione ed alle giurisprudenze Superiori. Dal 1992 si occupa in particolare di diritto del lavoro con riferimento ad infortuni sul lavoro e malattie professionali, in collaborazione con ANMIL. Ha maturato un’importante esperienza nel settore patrocinando molti infortunati invalidi del lavoro in tutte le vertenze di categoria. Attualmente è fiduciario delle sedi ANMIL di Gallarate, Varese, Verbania, Biella, Novara ed è consulente legale nazionale dello stesso Patronato. E’ autore di pubblicazioni sul sito internet dell’ANMIL, “Obiettivo Tutela” e collabora con il mensile “Vita”.