Investimento in cantiere: infortunio sul lavoro o sinistro stradale?

a cura di Avv. Davide Ginelli

Si vuol qui richiamare l’attenzione sulla disciplina applicabile nel caso di un investimento di un lavoratore che opera in un cantiere. Si pensi, per esempio, a un lavoratore che venga investito da un veicolo che trasporta l’attrezzatura da lavoro, con il conseguente danno che ne deriva. Si pone il problema di come qualificare detto evento e, in particolare, se si tratti di un infortunio sul lavoro o di un sinistro stradale.

L’infortunio sul lavoro è definito come un evento traumatico, dalla quale deriva una lesione alla salute del lavoratore o la morte dello stesso. Detto evento deve essersi verificato per causa violenta e in occasione del lavoro. Inoltre, all’evento traumatico deve conseguire una durata dell’inabilità al lavoro di più di tre giorni. Nell’esempio di cui sopra, è indubbio che tali presupposti possano sussistere.

La questione sembrerebbe, dunque, risolta alla radice. Bisogna, tuttavia, tenere in considerazione alcune pronunce della Corte di Cassazione.

Si cita Cass. Civ., Sez. III, Sent., ud. 01.12.2017, 28.06.2018, n. 17017, secondo la quale un’area privata può essere considerata a uso pubblico quando l’accesso sia consentito a un numero indeterminato di persone Detta pronuncia, pur analizzando il caso di un’azione proposta non dal lavoratore, ma dagli eredi, concerne la possibilità di applicare l’azione diretta ex art. 144 del Codice delle Assicurazioni Private nei casi di investimento in cantiere.

La Suprema Corte, con la predetta sentenza, ha richiamato la giurisprudenza della Corte stessa, secondo la quale l’azione diretta nei confronti dell’assicuratore del responsabile ai sensi dell’art. 144 del Codice delle assicurazioni private compete al danneggiato qualora il sinistro sia verificato su una strada che, benchè privata, sia a uso pubblico.

In tal senso la strada deve essere considerata a uso pubblico ancorché sia privata quando sia aperta un numero indeterminato di persone, che vi abbiano accesso giuridicamente lecito, pur se appartenenti a una o più categorie specifiche e pur se l'accesso avvenga per finalità peculiari e in particolari condizioni.

Nel caso in cui si consideri l’evento come infortunio sul lavoro, il datore di lavoro potrebbe incorrere in responsabilità ai sensi dell’art. 2087 c.c. (“L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.”).

Nell’ipotesi in cui l’evento si consideri come sinistro stradale la norma ipoteticamente applicabile sarà invece l’art. 2054 c.c. Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.

Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subìto dai singoli veicoli. Il proprietario del veicolo o, in sua vece, l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio, è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà.

In ogni caso le persone indicate dai commi precedenti sono responsabili dei danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo.”).

Oltre all’applicabilità delle suddette norme e alla diversità dei soggetti responsabili, la qualificazione dell’evento come infortunio sul lavoro o come sinistro stradale comporta ulteriori differenze.

Si pensi, in caso di infortunio sul lavoro, alle indennità spettanti al lavoratore o all’operatività delle polizze R.C.O., oppure, in caso sinistro stradale, all’applicabilità o meno l’azione diretta ai sensi dell’art. 144 del D. Codice delle Assicurazioni Private e alla operatività della polizza R.C.A.. Dal punto di vista economico, poi, ci sarebbero enormi differenze. In particolare, nell’ipotesi in cui l’evento sia qualificato come sinistro stradale e la menomazione non sia superiore al 9%, si applicherebbero le tabelle per il danno biologico di lieve entità. Nel diverso caso in cui l’evento fosse invece qualificato come infortunio sul lavoro, il danno differenziale sarebbe risarcito applicando le più favorevoli, per il lavoratore, tabelle del danno non patrimoniale.

Un esempio concreto può essere d’aiuto.

Si prenda in considerazione un soggetto di anni 32 a cui è stata riconosciuta un’invalidità permanente del 9%, con un’invalidità temporanea totale di 30 giorni, oltre 30 giorni al 75%, 20 giorno al 50% e 20 giorno al 25%.

Applicando le tabelle del danno biologico di lieve entità, il risarcimento sarebbe pari a € 18.206,88.

Applicando, invece, le tabelle del danno non patrimoniale, il risarcimento sarebbe pari a € 22.636,50.

Si deve considerare, inoltre, che nell’esempio il calcolo basato sulle tabelle del danno non patrimoniale è stato effettuato su un punto base di invalidità temporanea totale di € 99,00 (il massimo è di € 149,00) e senza calcolare un eventuale personalizzazione del danno.

AVV. DAVIDE GINELLI

Laureato in Giurisprudenza all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, è iscritto all’Albo degli Avvocati di Varese. Si occupa di diritto civile e diritto penale del lavoro. Dal 2018 collabora con l’Avv. Mauro Dalla Chiesa, consulente legale nazionale del Patronato ANMIL.