L’assegno di incollocabilità oggi

a cura del Direttore Generale, Dott. Sandro Giovannelli

L’assegno di incollocabilità è stato istituito dall’art. 180 del TU 1124/65 dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. La norma completava allora, insieme al collocamento obbligatorio e alla “rieducazione” professionale, il quadro degli interventi discrezionali in favore degli invalidi del lavoro. L’assegno di incollocabilità era allora subordinato a due condizioni, una di carattere normativo, cioè l’inapplicabilità delle disposizioni sul collocamento obbligatorio di cui al D. Lgs. C.P.S. 3 ottobre 1947 n. 1222, che regolava l’assunzione obbligatoria dei mutilati ed invalidi del lavoro nelle imprese private e, una di fatto, cioè una concreta assenza di risorse economiche che desse luogo a uno stato di bisogno effettivo e comprovato.
L’attività dell’ANMIL era fondamentale per l’equilibrio di quel sistema perché, facendo parte della Commissione di cui al D. Lgs. C.P.S. 1222, da una parte garantiva la corretta individuazione degli invalidi aventi diritto al collocamento obbligatorio o all’assegno di incollocabilità, dall’altra gestiva economicamente l’erogazione degli assegni.
Poi, con il passare degli anni, molte cose sono cambiate nell’assistenza e nella previdenza degli invalidi del lavoro: l’ANMIL ha acquisito funzioni diverse, il danno permanente assicurato dall’INAIL non è più l’invalidità, ma il danno biologico; anche il collocamento obbligatorio si è dissolto, sostituito dal collocamento mirato.
L’assegno di incollocabilità continua ad esserci, ma è erogato dall’INAIL con finalità previdenziali, qualora il lavoratore infortunato o tecnopatico, per tipo e gravità di menomazione, non sia collocabile al lavoro tramite le regole del collocamento mirato. La Corte Costituzionale nella Sentenza n. 34/2011 ha precisato la funzione dell’assegno di incollocabilità con le parole:
Tale assegno assume una funzione sostitutiva rispetto al beneficio principale, che è quello del collocamento privilegiato, e si inserisce, come elemento accessorio ed eventuale, in un rapporto di previdenza”.
Pertanto oggi i requisiti per l’ottenimento di tale assegno sono:
1) essere titolari di rendita INAIL con un’invalidità non inferiore al 34% per gli infortuni e le malattie professionali antecedenti il 1° gennaio 2007 e per una menomazione dell’integrità psicofisica di grado superiore al 20% per gli infortuni successivi a tale data (art. 782 Legge Finanziaria 2007);
2) essere riconosciuti “incollocabili” al lavoro tramite il collocamento mirato, cioè impossibilitati a fruire del beneficio dell’assunzione obbligatoria.
Il riconoscimento della “incollocabilità” compete alla struttura medico legale dell’INAIL, la quale giudica secondo i parametri stabiliti per la valutazione della disabilità dalla Legge n. 68/99 e dalle norme collegate.
Tale riconoscimento è riservato alle “situazioni limite per le quali all’esito della visita di accertamento della capacità globale si manifesti una chiara situazione di impossibilità (ad esempio un’infermità inabilitante per qualsiasi lavoro) o di inopportunità (ad esempio una menomazione che metta il lavoratore in situazioni di creare pericolo per sé, per gli altri o per le strutture e macchinari lavorativi) ad effettuare il collocamento stesso” (Circolare Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 66/2001).
Pertanto, requisito essenziale per l’ottenimento dell’assegno è la certificazione da parte dell’INAIL di una situazione di inopportunità o di impossibilità a svolgere attività lavorativa, tale da integrare una situazione di incollocabilità al lavoro tramite il collocamento mirato e conseguentemente di essere in stato di disoccupazione obbligata.

Direttore Generale, Dott. Sandro Giovannelli