Danno alla capacità di lavoro: surroga

a cura di Avv. Aldo Arena

Nell’edizione del mese di luglio di questo notiziario, si è analizzato il diritto di surroga dell’INAIL, chiarendone la portata con specifico riferimento al danno patrimoniale costituito dalle spese di cura.

La recente sentenza della Corte di Cassazione, n. 21961/2018, ci aiuta a delineare gli ulteriori tratti di detta azione surrogatoria, in relazione ad altra posta di danno patrimoniale e segnatamente alla capacità di guadagno.

È ancora opportuno premettere che l’INAIL indennizzi due tipi di danno, il danno biologico sotto forma di rendita e il danno patrimoniale costituito da tre profili:

  • la riduzione della capacità di guadagno, che la legge ai fini dell’assicurazione sociale, presume iuris et de jure quando l’invalidità biologica sia superiore al 16% e venga liquidata;
  • la perdita del salario durante il periodo di assenza per malattia, che l’INAIL indennizza con il pagamento di un’indennità giornaliera pari al 60% della retribuzione;
  • le spese sanitarie, che l’Istituto è tenuto ad anticipare.

Nel caso portato all’attenzione della Corte, i Giudici di primo e secondo grado avevano rigettato la domanda di surrogazione svolta dall’Istituto nei confronti del terzo responsabile, sul presupposto dell’inesistenza di un danno patrimoniale risarcibile patito dal lavoratore, urtato da un carrello semovente, durante il controllo dei documenti all’imbarco di un traghetto.

La Corte d’Appello aveva affermato che regresso e surroga sono proponibili dall’INAIL solo entro i limiti della somma liquidata, in sede civile, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali patiti dal lavoratore, previo accertamento dell’esistenza ed entità di detti danni e, nella specie, al lavoratore infortunato era stata negata qualsivoglia erogazione, a detto titolo.

L’Istituto ha dedotto innanzi alla Suprema Corte che erroneamente era stato escluso il danno patrimoniale de quo in base al rilievo per cui il lavoratore, socio di cooperativa, aveva mantenuto invariato il proprio reddito. Invero, la Corte avrebbe dovuto procedere all’accertamento del danno civilistico effettivamente patito alla capacità di lavoro, intesa come estrinsecazione dell’attitudine lavorativa, anche quando, come nel caso, detta lesione non comporti un’eguale diminuzione del guadagno. L’INAIL ha assunto, inoltre, l’erroneità della statuizione in ordine alla mancata impugnazione del lavoratore, in quanto tale facoltà è preclusa dal precedente esercizio del diritto di surroga da parte dell’Istituto.

La S.C. ha accolto dette doglianze, chiarendo che può accadere che il primo dei tre pregiudizi patrimoniali sia indennizzato anche quando la vittima dell’infortunio non abbia patito, o dimostrato di aver patito, un pregiudizio da lucro cessante. Il relativo incremento della rendita, infatti, viene erogato dall’INAIL in base a presunzione assoluta, senza alcun accertamento concreto.

L’accoglimento della domanda di surroga, per gli importi pagati per danno patrimoniale presunto, presuppone l’accertamento del danno civilistico effettivo alla capacità di lavoro. Ciò diversamente da quanto avviene per le somme pagate dall’Istituto a titolo di indennità giornaliera e per anticipo di spese mediche, collegate a pregiudizi reali e per le quali l’INAIL ha sempre diritto di surrogarsi.

D’altra parte, a nulla rileva che la vittima, avendo continuato a ricevere la retribuzione durante l’assenza dal lavoro, non percepisca di aver patito un danno e non ne chieda il risarcimento al responsabile. Il danneggiato, o l’istituto che agisca in surroga, deve dimostrare lo svolgimento, al momento dell’infortunio, di un’attività produttiva di reddito e di non aver mantenuto, dopo di esso, una capacità generica di attendere ad altri lavori confacenti le proprie attitudini, il tutto anche a mezzo di prova presuntiva. Peraltro, la liquidazione del danno può avvenire in via equitativa, specie nei casi in cui l’elevata invalidità permanente rende altamente probabile la menomazione alla capacità lavorativa specifica.

Nel caso dedotto, sulla base di dette considerazioni, è stato richiesto un rinnovato esame del merito della causa.

AVV. ALDO ARENA

Laureato in Giurisprudenza, iscritto all’Albo degli Avvocati di Bergamo ed all’Albo Cassazionisti dal 2004. Ha un proprio studio professionale a Bergamo. Si occupa tra l’altro di diritto previdenziale ed assistenziale, di diritto penale e responsabilità civile per infortuni sul lavoro e malattie professionali, oltre che di contrattualistica in materia di diritto del lavoro.