La revisione delle rendite unificate

a cura di Vittorio Glassier

L’introduzione del nuovo regime per l’indennizzo nell’assicurazione Inail con il decreto legislativo 38/2000 ha messo in quiescenza questa problematica nel primo quindicennio di questo secolo. Infatti, tutte le rendite costituite prima del mese di luglio 2000 hanno continuato ad essere gestite secondo le norme che regolavano l’invalidità, senza poter confluire in rendite unificate con il danno biologico. Ora, dopo 18 anni di infortuni e di malattie professionali valutate in danno biologico, torna la necessità di affrontare la revisione delle rendite unificate nella sua complessità.

La revisione delle rendite unificate per postumi di infortuni policroni, oppure di infortunio e di malattia professionale accaduti in tempi diversi, ha sempre avuto vita non facile proprio perché si tratta di materia intricata e non compiutamente trattata nel TU 1124/65. Inoltre, la questione è stata affrontata innumerevoli volte dalla giurisprudenza, anche in maniera discorde, tanto da rendere necessari interventi della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione a Sezioni Unite. Tra di essi è bene ricordare:
1) la sentenza della Corte Costituzionale 318/1989, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 80, primo comma, del TU 1124/65 nella parte in cui non prevede che, qualora sopravvenga un ulteriore infortunio dopo il decorso di dieci anni dalla costituzione della rendita per un precedente infortunio, al lavoratore spetti una rendita non inferiore a quella già erogatagli.
2) la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, che nelle sentenze 6402 e 6403/05 ha affrontato le tematiche collegate alla revisione della rendita unica da più eventi costituita ai sensi dell’art. 80 del TU, affermando i seguenti principi:
- dalla data di costituzione della rendita unica, da intendersi come data di decorrenza, inizia un nuovo periodo di revisionabilità dei postumi globalmente considerati;
- il termine ultimo di revisione della rendita unica è quello proprio della tipologia di eventi che concorrono alla costituzione della rendita stessa, quando tutti della stessa natura (e cioè 10 anni se tutti infortuni; 15 se tutte malattie professionali);
- quando, invece, la rendita unica derivi da più menomazioni soggette a diverso regime temporale (ad es. da postumi di infortunio e da postumi di malattia professionale), il termine ultimo di revisione va individuato in relazione al regime giuridico del consolidamento proprio della componente di cui nel complesso si sia rilevata la variazione;
- in sede sia di costituzione che di revisione della rendita unica, l’Istituto può procedere alla valutazione globale dei postumi di tutti gli eventi lesivi che hanno dato luogo alla costituzione della rendita medesima;
- nella determinazione del grado complessivo di danno, l’unico limite operante è il c.d. “limite esterno”, riguardante l’intangibilità della preesistente rendita consolidatasi per decorrenza dell’ultimo termine revisionale prima della unificazione dei postumi (come da sentenza della Corte Costituzionale n. 318/89 e da sentenza della Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, n. 12023/90);
- non sussiste, invece, alcun “limite interno”, con la conseguenza che è possibile rivalutare, all’interno del danno unitario, anche i postumi derivanti dal precedente evento professionale, senza che assuma rilevanza il fatto che per questi ultimi sia eventualmente scaduto l’originario termine revisionale dopo l’unificazione dei postumi.

A questo punto occorre richiamare l’attenzione per una precisazione: ciò che viene revisionato è la misura della rendita, onde essa indennizzi sempre equamente il lavoratore rispetto alle eventuali modifiche di tutti i postumi permanenti conseguenti agli eventi nocivi professionali.

Vittorio Glassier

Dipendente del Patronato Acli dal 1978 al 2013, data della pensione. Dal gennaio 2014 consulente del Patronato Anmil in materia di INAIL, disabilità e invalidità. Si è sempre occupato dei diritti previdenziali e assistenziali connessi agli stati di invalidità, con particolare riguardo alle materie dell’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, della prevenzione antinfortunistica, delle invalidità civili e delle tutele ex Legge 104. Dal 2007 al 2008 ha fatto parte della Commissione Senato di inchiesta sulle “morti bianche”. Autore di diverse pubblicazioni.