Emergenza Covid-19 e riconoscimento di vittime del dovere

a cura di Dott.ssa Albertina Ciferri

L’esigenza di una protezione aggiuntiva nei confronti dei Medici e degli Infermieri e, più in generale, di tutto il personale sanitario (quale che siano il datore di lavoro, la forma giuridica del rapporto di lavoro e la sua durata) si è resa assolutamente necessaria per coloro che si sono ammalati, sono rimasti temporaneamente e permanentemente invalidi, o siano deceduti a causa di eventi connessi allo svolgimento di specifiche attività, in relazione all’attuale pandemia da COVID-19 ed allo stato di emergenza che ne è conseguito.

Tali istanze che vertevano su due diversi aspetti (quello del sistema indennitario anziché risarcitorio e quello del riconoscere agli operatori sanitari i benefici previsti per le vittime del dovere) sono state promosse dagli Ordini dei Medici e divulgate a mezzo stampa e TV per far comprendere anche ai non addetti ai lavori l’importanza dei contenuti dell’iniziativa e, soprattutto, della necessità di un cambio di passo.

Ad oggi, il secondo dei due suddetti traguardi è stato raggiunto, con l’applicazione delle norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata estesa ai medici, agli operatori sanitari, agli infermieri, ai farmacisti, agli operatori socio-sanitari nonché ai lavoratori delle strutture sanitarie e socio-sanitarie impegnati nelle azioni di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 che – durante lo stato di emergenza – abbiano contratto, in conseguenza dell’attività di servizio prestata, una patologia alla quale sia conseguita la morte od un’invalidità permanente per effetto, diretto o come concausa del contagio.

È questo il contenuto dell’Art. 16-bis del Decreto Rilancio approvato in via definitiva dal Senato (Estensione dei benefìci di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, ai medici, agli operatori sanitari, agli infermieri, agli operatori socio-sanitari e agli altri lavoratori nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie vittime del contagio da Covid-19). Si auspica l’applicazione estensiva dei benefici previsti per le “vittime del dovere”, peraltro poco noti in quanto fino ad oggi prevalentemente riconosciuti solo alle Forze di Polizia.



Art. 16 -bis Legge17 luglio 2020, n. 77
L’applicazione delle disposizioni dell’articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, è estesa ai medici, agli operatori sanitari, agli infermieri, ai farmacisti, agli operatori socio-sanitari nonché ai lavoratori delle strutture sanitarie e socio-sanitarie impegnati nelle azioni di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 che durante lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020 abbiano contratto, in conseguenza dell’attività di servizio prestata, una patologia alla quale sia conseguita la morte o un’invalidità permanente per effetto, diretto o come concausa, del contagio da COVID-19”.

Dr. ssa Albertina Ciferri

Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. Ha ricoperto incarichi di docenza in Legislazione Sociale e in Medicina Legale per il Corso di Laurea di 1° Livello scienze infermieristiche, Tecnici della Prevenzione e Tecnici di Fisioterapia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, Facoltà di Medicina e Chirurgia “Agostino Gemelli” - Istituto Figlie di San Camillo (Rieti) e dell’Università “La Sapienza”, Facoltà di Medicina e Chirurgia - (Rieti). Dal 1988 svolge attività di Medico Legale presso la ASL Rieti in qualità di responsabile della U.O.S.D. Medicina Legale. È membro del Comitato Provinciale per l’avviamento al lavoro dei disabili. È Presidente della Commissione Invalidi Civili, della Comm.ne L.104/92 e 68/92, presso il Distretto 1 sedi di Rieti, Antrodoco e Sant’Elpidio, e della Commissione provinciale per le Minorazioni Visive. Ha svolto dal 1982 attività di consulenza per diversi Enti di Patronato nella Provincia di Rieti (INAS, MCL, INAPA, ANMIL).