INPS-INAIL: divieto di cumulo

a cura di Avv. Mauro Dalla Chiesa

Spesso in presenza di un evento invalidante che abbia comportato una grave menomazione o addirittura il decesso del lavoratore molti si chiedono se sia possibile cumulare la rendita INAIL con le prestazioni ordinarie di invalidità concesse dall'ordinamento previdenziale pubblico.

Ma qual è il rapporto tra questi benefici previdenziali e la tutela indennitaria INAIL?

La Suprema Corte con sentenza n. 4868 del 2016 ha così cristallizzato in maniera analitica il rapporto tra i benefici ed il divieto di cumulo:

Occorre premettere che la L. 29 dicembre 1990, n. 407, art. 3, comma 1, come integrato dalla L. 30 dicembre 1991, n. 412, art. 12 sancisce testualmente: "Le prestazioni pensionistiche erogate dal Ministero dell'interno, con esclusione di quelle erogate ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi totali, non sono compatibili con prestazioni a carattere diretto, concesse a seguito di invalidità contratte per causa di guerra, di lavoro o di servizio, nonchè con le pensioni dirette di invalidità a qualsiasi titolo erogate dall'assicurazione generale obbligatoria per invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, dalle gestioni pensionistiche per i lavoratori autonomi e da ogni altra gestione pensionistica per i lavoratori dipendenti avente carattere obbligatorio. È comunque data facoltà all'interessato di optare per il trattamento economico più favorevole".

Nel successivo comma 1 bis - introdotto dalla L. 30 dicembre 1991, n. 412, art. 12 cit. - stabilisce, a sua volta, che: "Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai i cittadini che abbiano conseguito le prestazioni pensionistiche per i minorati civili erogate dal Ministero dell'interno alla data del 10 gennaio 1992.

Deve, peraltro, rilevarsi che, il ripetuto regime di incompatibilità non comporta la irriconoscibilità del diritto ai trattamenti assistenziali dichiarati incompatibili, ma soltanto il divieto di beneficiarne in cumulo con le prestazioni dalla legge espressamente e specificamente indicate, tra le quali la rendita INAIL in quanto prestazione a carattere diretto concessa a seguito di invalidità contratte a causa di lavoro (vedi Cass. 10/2/2011 n. 3240).

Detto principio, è stato ribadito in ulteriori sentenze secondo cui "in tema di prestazioni per inabilità lavorativa, la norma di cui alla L. n. 407 del 1990, art. 3, comma 1 (nel testo modificato dalla L. n. 412 del 1991, art. 12), che, sancendo l'incompatibilità tra le prestazioni pensionistiche erogate dal Ministero dell'interno - con esclusione di quelle erogate ai ciechi civili, ai sordomuti ed agli invalidi totali - e le prestazioni a carattere diretto concesse a seguito di invalidità contratte per cause di guerra, di lavoro o servizio salva comunque la facoltà per l'interessato di optare per il trattamento economico più favorevole, va interpretata nel senso che la legge concede all'interessato il diritto di opzione non fra due diverse prestazioni di previdenza ed assistenza, ma per il trattamento economico più favorevole, sicché, per poter esercitare la detta opzione, presupposto necessario e sufficiente deve ritenersi la titolarità dei due diversi diritti, che può, conseguentemente, essere accertata in giudizio, senza che possa operare l'eventuale preclusione derivante dall'avvenuto riconoscimento di uno soltanto di essi" (Cass. 21/9/2011 n. 19226).

AVV. MAURO DALLA CHIESA

Laureato in Giurisprudenza all’Università Statale di Milano è iscritto all’Albo degli Avvocati del Foro di Varese e patrocinante innanzi la Corte di Cassazione ed alle giurisprudenze Superiori. Dal 1992 si occupa in particolare di diritto del lavoro con riferimento ad infortuni sul lavoro e malattie professionali, in collaborazione con ANMIL. Ha maturato un’importante esperienza nel settore patrocinando molti infortunati invalidi del lavoro in tutte le vertenze di categoria. Attualmente è fiduciario delle sedi ANMIL di Gallarate, Varese, Verbania, Biella, Novara ed è consulente legale nazionale dello stesso Patronato. E’ autore di pubblicazioni sul sito internet dell’ANMIL, “Obiettivo Tutela” e collabora con il mensile “Vita”.