Infortuni in itinere: occasione di lavoro - fatto doloso del terzo

a cura di Avv. Aldo Arena

L’infortunio occorso al lavoratore è indennizzabile qualora l’evento sia occorso in “occasione di lavoro”, secondo quanto previsto dall’art. 2 del DPR 1124/1965.

In altri termini, è necessario che il lavoro abbia determinato il rischio dell’infortunio, anche al di fuori dell’orario di svolgimento dell’attività. Occorre pertanto un nesso causale, quanto meno mediato ed indiretto, tra attività lavorativa e sinistro.

In tale cornice di criteri normativi, la giurisprudenza è stata chiamata a risolvere un caso in cui una lavoratrice era stata vittima di omicidio nel tragitto casa-lavoro.

Segnatamente, le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17685/2015, hanno risolto un contrasto giurisprudenziale radicatosi, nel tempo, sulla citata fattispecie di infortunio.

Con riguardo all’infortunio in itinere riconducibile a fatto doloso del terzo, un primo orientamento considerava evento indennizzabile l’infortunio occorso al lavoratore nel tragitto casa-lavoro, quando derivasse da fatti dannosi anche atipici ed imprevedibili, indipendenti dalla condotta volontaria dell’assicurato. Il rischio era, quindi, protetto poiché ricollegabile, seppur in modo indiretto, allo svolgimento dell’attività lavorativa, con il solo limite del rischio elettivo.

Il secondo orientamento giurisprudenziale valorizzava, invece, l’elemento normativo dell’occasione di lavoro, evidenziando che, ai fini della protezione del rischio, la causa violenta doveva essere inerente all’attività lavorativa o, quanto meno, occasionata dal suo esercizio.

Nel caso di omicidio del lavoratore occorso in itinere ad opera di ignoti, si ravvisava una mera coincidenza di tempo e luogo, al punto da escludere qualsiasi collegamento oggettivo tra evento, attività lavorativa ed itinerario seguito per raggiungere il posto di lavoro.

La Suprema Corte ha risolto il contrasto in favore del secondo indirizzo citato, focalizzandosi sul presupposto dell’occasione di lavoro, quale criterio necessario a giustificare una tutela differenziata tra “infortuni sul lavoro” ed altri eventi dannosi.

Detta nozione, si è senz’altro evoluta in senso estensivo. Invero, in essa sono state ricomprese tutte le attività prodromiche all’esecuzione della prestazione e tutte le condizioni, anche ambientali e socio-economiche, in cui l’attività di lavoro si svolge, creando un rischio di danno per il prestatore. Ciò anche quando la lesione non provenga dall’apparato produttivo, dipenda dal fatto di terzi o da situazioni proprie del lavoratore.

Ciononostante, l’interpretazione dell’occasione di lavoro è rimasta saldamente ancorata al rapporto tra evento e lavoro.

In caso di omicidio volontario, era già stato affermato che la mera presenza sul posto di lavoro costituisce soltanto un indizio della sussistenza del rapporto occasionale e non la prova di esso. Invero, non è possibile escludere che l’evento dannoso si sarebbe comunque consumato e che l’aggressore avrebbe cercato un’occasione propizia, anche in luogo e tempo diversi da quelli di lavoro.

Ha evidenziato la Corte che, spostandosi in ambito di infortunio in itinere, il citato quadro di regole e principi non è in alcun modo derogabile. Naturalmente, con la precisazione che il presupposto dell’occasione di lavoro è da riferire al nesso con la necessità degli spostamenti e dei percorsi.

Si condivide quindi la conclusione secondo cui, in caso di fatto doloso del terzo occorso in itinere, deve considerarsi assente il requisito dell’occasione di lavoro, in quanto il nesso tra evento e percorso è basato su una mera coincidenza cronologica e topografica.

Nel caso concreto, peraltro, il fatto criminoso era riconducibile a rapporti personali tra l’aggressore e la vittima del tutto estranei all’attività lavorativa, che esponevano la vittima a situazioni di pericolo ovunque si recasse o si trovasse, indipendentemente dal percorso seguito per recarsi al lavoro.

AVV. ALDO ARENA

Laureato in Giurisprudenza, iscritto all’Albo degli Avvocati di Bergamo ed all’Albo Cassazionisti dal 2004. Ha un proprio studio professionale a Bergamo. Si occupa tra l’altro di diritto previdenziale ed assistenziale, di diritto penale e responsabilità civile per infortuni sul lavoro e malattie professionali, oltre che di contrattualistica in materia di diritto del lavoro.