Il giudicato penale negli infortuni sul lavoro

a cura di Avv. Mauro Dalla Chiesa

La Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 4498/2016, in tema di rapporto tra giudizio penale e giudizio civile - come disciplinato dal vigente codice di procedura penale del 1988 (ai sensi degli artt. 652 e 654), stabilisce che l’azione civile per danni è preclusa dal giudicato penale che rechi un effettivo e specifico accertamento circa l’insussistenza o del fatto o della partecipazione dell’imputato. Inoltre, l’autorità del giudicato (anche penale) copre sia il dedotto che il deducibile, ovvero non soltanto le questioni di fatto e di diritto investite esplicitamente dalla decisione (c.d. "giudicato esplicito"), ma anche le questioni che - sebbene non investite esplicitamente dalla decisione - costituiscano comunque presupposto logico essenziale ed indefettibile della decisione stessa (c.d. "giudicato implicito"), restando salva ed impregiudicata soltanto la sopravvenienza di fatti e di situazioni nuove, che si siano verificate dopo la formazione del giudicato o, quantomeno, che non fossero deducibili nel giudizio, in cui il giudicato si è formato. Pertanto, alla stregua dei suddetti principi, il giudicato penale di assoluzione - con la formula "perché il fatto non sussiste" - preclude la proposizione, nel giudizio di civile di risarcimento del danno derivante dal medesimo fatto-reato, di una ricostruzione della vicenda che postuli, sotto altra prospettazione, l'esistenza di elementi di fatto, che risultino esclusi - sia pure implicitamente - dal giudicato penale. (Nella specie, la S.C., con riguardo all'azione di un lavoratore infortunato per il risarcimento del c.d. "danno differenziale", ha rigettato il motivo di ricorso e confermato sul punto la sentenza impugnata con la quale correttamente era stato ritenuto che la predetta azione doveva considerarsi preclusa dal giudicato penale di assoluzione, dal reato di lesioni colpose, del legale rappresentante della società datrice di lavoro, per insussistenza del fatto, in dipendenza della ravvisata carenza del nesso causale tra condotta dell'Imputato ed evento pregiudizievole, che copriva, quantomeno implicitamente, anche l'addebito di "omessa adozione delle misure di sicurezza prescritte dalla legge").
Nello stesso senso Cass. 13.09.06 n. 19559, relativa all'azione di un lavoratore infortunato per il risarcimento del danno da infortunio sul lavoro, ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la possibilità di un'ulteriore indagine nei confronti dei vertici della società, mancando il presupposto di una loro responsabilità a qualsiasi titolo, essendo stati in sede penale assolti i dipendenti preposti all'officina presso la quale era avvenuto il sinistro, perché il fatto non costituiva reato, ed essendo stato acclarato, in fatto, in quella sede che l'ambiente di lavoro era conforme alle prescrizioni in materia di sicurezza e che l'infortunio era avvenuto a causa di una condotta anomala e colposa del lavoratore.

Avv. Mauro DALLA CHIESA

Laureato in Giurisprudenza all’Università Statale di Milano è iscritto all’Albo degli Avvocati del Foro di Varese e patrocinante innanzi la Corte di Cassazione ed alle giurisprudenze Superiori. Dal 1992 si occupa in particolare di diritto del lavoro con riferimento ad infortuni sul lavoro e malattie professionali, in collaborazione con ANMIL. Ha maturato un’importante esperienza nel settore patrocinando molti infortunati invalidi del lavoro in tutte le vertenze di categoria. Attualmente è fiduciario delle sedi ANMIL di Gallarate, Varese, Verbania, Biella, Novara ed è consulente legale nazionale dello stesso Patronato. E’ autore di pubblicazioni sul sito internet dell’ANMIL, “Obiettivo Tutela” e collabora con il mensile “Vita”.