Garanzie per i lavoratori delle catastrofi

a cura del Presidente Nazionale del Patronato ANMIL, Zoello Forni

Abbiamo potuto vedere a più riprese e sin nei minimi particolari la tipologia complessa di lavoro richiesta negli interventi in caso di terremoti e di catastrofi determinate da precipitazioni atmosferiche. Abbiamo visto il lavoro dei molti addetti civili e militari che con abnegazione intervengono in situazioni limite. Abbiamo potuto toccare con mano quale sia il rischio di farsi male che essi stessi affrontano in turni lavorativi massacranti. Ora ci chiediamo come questi uomini e donne, specificamente addestrati, siano garantiti in caso di infortunio nell’espletamento di questo lavoro.

In linea generale
O lavoratori assicurati all’INAIL sono:
1) i lavoratori dipendenti dell’industria, dell’agricoltura e del mare;
2) i lavoratori autonomi;
3) i lavoratori dipendenti degli Enti locali (Comuni, Province e Regioni);
4) i lavoratori dipendenti civili dello Stato.
L’INAIL, invece, non assicura:
1) i dipendenti militari dello Stato compresi nell’Esercito, nella Polizia, nei Vigili del Fuoco e nel Corpo Forestale dello Stato;
2) i lavoratori del volontariato.


In caso di catastrofe Secondo la tipologia dell’evento e della sua estensione, molti lavoratori dipendenti e autonomi possono essere chiamati a svolgere la loro attività professionale per lavori anche eccezionali. Sono un esempio i conduttori di turbine da neve, di ruspe, di trattori, ecc. oppure gli agricoltori costretti ad operare per il bestiame in situazioni abnormi. Per questi, in caso di infortunio, opera l’assicurazione INAIL.

Anche i dipendenti degli Enti locali e i dipendenti civili dello Stato possono essere chiamati ad intervenire in caso di catastrofe. Si pensi specialmente al personale sanitario e a quello della Protezione Civile e del territorio. Per questi lavoratori il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, all’art. 6 ha abrogato gli istituti del riconoscimento della dipendenza di infermità da causa di servizio, dell’equo indennizzo e della pensione privilegiata. Pertanto anche per essi, in caso di infortunio, opera l’assicurazione INAIL.

Anche molti dipendenti militari dello Stato partecipano per affrontare le catastrofi. In maniera particolare i Vigili del Fuoco, il Corpo Forestale dello Stato e l’Esercito. Per questi lavoratori, in caso di infortunio, operano gli istituti del riconoscimento della dipendenza di infermità da causa di servizio, dell’equo indennizzo e della pensione privilegiata. Per essi, dunque, è esclusa l’assicurazione INAIL.

Gli operatori volontari I volontari che partecipano con competenza ad affrontare i problemi nelle catastrofi sono innumerevoli. Generalmente si spostano da una parte all’altra dell’Italia e vanno anche all’estero. Specialmente preparati sono quelli della Protezione Civile e della sanità. In caso di infortunio non opera l’assicurazione INAIL perché manca il requisito soggettivo della retribuzione. Pertanto, l’articolo 4 della Legge 266/1991 dispone che “le organizzazioni di volontariato debbono assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi”. Tale assicurazione è obbligatoria e viene stipulata privatamente.

Attenzione a un volontariato speciale con assicurazione INAIL È quello ai fini di utilità sociale. Infatti, con Decreto Legge n. 90 del 2014 (convertito in Legge n. 114 del 2014), all’art. 12, è stato istituito in via sperimentale per il biennio 2014/2015, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, "un Fondo finalizzato a reintegrare l'INAIL dell'onere conseguente alla copertura degli obblighi assicurativi contro le malattie e gli infortuni [..] in favore dei soggetti beneficiari di ammortizzatori e di altre forme di integrazione e sostegno del reddito previste dalla normativa vigente, coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale in favore di Comuni o enti locali". L’attività di volontariato prestata da tali soggetti in modo personale, spontaneo e gratuito, ai fini dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è coperta dall’INAIL. L’art. 1, commi 312-316, Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (Legge di Stabilità 2016) ha riproposto la copertura assicurativa dell’attività di volontariato (ai fini di utilità sociale svolta in favore di Comuni o di altri enti locali) anche per gli anni 2016 e 2017.

ZOELLO FORNI - PRESIDENTE NAZIONALE DEL PATRONATO ANMIL

Nel 1952, a soli 12 anni, subisce un grave infortunio in seguito al quale gli viene amputata una gamba. Iscritto all’ANMIL da subito, entra a far parte del Consiglio Provinciale da quando l’associazione era ancora Ente di diritto Pubblico. Nel 2007 viene nominato Presidente Nazionale dell’Associazione “Lavoro e sicurezza”, costituita per sviluppare l’attività di Patronato. Dal 1993 al 1998 è stato componente del Collegio dei Sindaci Revisori dell’ANMIL. È stato più volte Presidente Territoriale di Modena e, per due legislature, Vice Presidente Nazionale ANMIL. Nel 2011 viene eletto Presidente Nazionale del Patronato ANMIL, incarico che ancora ricopre.