Classificazione delle lavorazioni ai fini dei premi dovuti all’Inail
a cura di Avv. Aldo ArenaIl sistema dell’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali si basa sul versamento di premi assicurativi da parte degli imprenditori all’INAIL, sistema che quindi merita di essere conosciuto ed approfondito. In particolare, la materia è regolata da decreti ministeriali, con i quali, ai sensi dell’art. 40 del Testo Unico, è stata approvata la tariffa dei premi in questione e sono state determinate le relative modalità di applicazione.
È opportuno premettere che, per costante giurisprudenza di legittimità, detti decreti ministeriali hanno natura di regolamenti delegati. Come tali, nella gerarchia delle fonti, sono atti di normazione secondaria, dotati di rilevanza esterna, suscettibili di ricorso in Cassazione ex art. 360 c.p.c. comma 1, n. 3, nonché di esame diretto e di interpretazione da parte della Corte.
Nello specifico, l’art. 4 del D.M. 12/12/00 afferma il concetto di lavorazioni stabilendo che “Agli effetti delle tariffe, per lavorazione si intende il ciclo di operazioni necessario perché sia realizzato quanto in esse descritto, comprese le operazioni complementari e sussidiarie purché svolte dallo stesso datore di lavoro ed in connessione operativa con l’attività principale, ancorché siano effettuate in luoghi diversi”. La lavorazione complementare o sussidiaria è assoggettata al medesimo tasso di quella principale, cui accede in funzione strumentale.
L’art. 2 del precedente D.M. del 1998 conteneva questo ulteriore periodo, non ripetuto dal succitato articolo: “Nelle predette operazioni complementari e sussidiarie rientrano il trasporto il magazzinaggio, la custodia, la produzione di contenitori dei prodotti anche a fine di imballaggio”.
L’art. 6 del D.M. 2000 riguarda invece l’esercizio di attività complesse e sancisce che “Se un datore esercita un’attività complessa, articolata in più lavorazioni espressamente previste dalla tariffa della relativa gestione, la classificazione delle lavorazioni è effettuata applicando, per ciascuna lavorazione, la corrispondente voce di tariffa (…)”.
Orbene, nel quadro sopra delineato si è posta la questione recentemente risolta dalla Suprema Corte, chiamata dall’INAIL a pronunciarsi su di una sentenza di appello con cui era stato accolto il ricorso della società, con riconoscimento dell’attività di deposito e magazzinaggio, effettuata in stabilimento diverso rispetto all'attività produttiva, quale lavorazione autonoma ai fini della tariffa, quindi rientrante nella sfera dell’art. 6 succitato. La Corte territoriale ha posto a fondamento della propria decisione il venir meno, all’interno del D.M. 2000, della specifica previsione dell’attività di magazzinaggio tra le operazioni complementari e sussidiarie.
La Suprema Corte ha accolto il ricorso dell’INAIL per un duplice ordine di motivi. Anzitutto, per l’attività di deposito la voce di tariffa dà rilievo soltanto all'attività “effettuata a se stante” ovvero con esclusione dell’attività di produzione, in presenza della quale invece la medesima attività rileva come accessoria, anche se effettuata dallo stesso datore in luoghi diversi, secondo quanto previsto dall’art. 4. In secondo luogo, non rileva l’esclusione della specifica relativa a magazzinaggio e custodia quali operazioni complementari. Invero, rimane la nozione di carattere generale con cui l’interprete deve confrontarsi, a prescindere dal venir meno di una esemplificazione. Peraltro, la stessa eliminazione ha riguardato il trasporto, la custodia e la produzione di contenitori; attività della cui natura accessoria e complementare non si dubita, quando siano effettuate in connessione operativa con la principale.
Sono molteplici le pronunce della Corte volte a definire il concetto di lavorazioni complementari e sussidiarie, tutte incentrate sulla necessaria reciproca interdipendenza in vista di un unitario risultato finale, svolte dal medesimo imprenditore, anche a prescindere da una connessione topografica, ma caratterizzate da connessione tecnica e funzionale. Nel caso in questione è, quindi, seguito rinvio alla corte territoriale in applicazione dello schema delineato.

Laureato in Giurisprudenza, iscritto all’Albo degli Avvocati di Bergamo ed all’Albo Cassazionisti dal 2004. Ha un proprio studio professionale a Bergamo. Si occupa tra l’altro di diritto previdenziale ed assistenziale, di diritto penale e responsabilità civile per infortuni sul lavoro e malattie professionali, oltre che di contrattualistica in materia di diritto del lavoro.