Riflessioni sull’applicazione del coefficiente per la determinazione del danno patrimoniale nella rendita INAIL
a cura di Vittorio GlassierL’art. 13 del decreto legislativo 38/2000 così si esprime in merito all’applicazione dei coefficienti: “le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all’erogazione di un’ulteriore quota di rendita per l’indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell’assicurato ed al coefficiente di cui alla apposita tabella dei coefficienti, che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l’indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell’assicurato e alla ricollocabilità dello stesso”.
La tabella dei coefficienti, entrata in vigore con D.M. del luglio 2000, dispone che: “è consentito, con motivato parere medico-legale, sia in sede di prima valutazione dei postumi che in sede di revisione, attribuire o confermare il coefficiente previsto in una fascia di grado superiore”. La circolare INAIL n. 57/2000 in merito precisa: “la tabella dei coefficienti è finalizzata a determinare uno dei fattori che incidono sulla quantificazione dell'indennizzo delle conseguenze patrimoniali della menomazione (gli altri fattori sono la retribuzione, il grado di menomazione accertato sulla base della nuova tabella delle menomazioni).
In un sistema indennitario e di tutela sociale la determinazione e la quantificazione delle conseguenze patrimoniali della menomazione avviene attraverso parametri fissati per legge, non essendo possibile la prova caso per caso, né essendo il sistema finalizzato a risarcire il danno nella esatta misura in cui si è verificato.
Pertanto, la tabella dei coefficienti è stata costruita dal legislatore con criteri che prescindono dalle specifiche e contingenti peculiarità delle effettive modalità di svolgimento dell'attività lavorativa, nonché dalle concrete condizioni socio-economiche del mercato del lavoro.
In questa chiave vanno interpretati ed applicati i concetti di "attività svolta", "categoria di appartenenza" e "ricollocabilità".
Quanto all'attività svolta, va preso in considerazione il tipo di attività nelle sue generali connotazioni, indipendentemente dalle condizioni contingenti e peculiari dell'organizzazione del lavoro in cui in concreto il danneggiato operava.
La nozione di categoria di appartenenza è definita espressamente dal legislatore e, comunque, contenendo il riferimento al "complesso delle attività adeguate… necessariamente da rapportare alla generale configurazione delle attività stesse”.
Siamo, quindi, convinti che l’onere della decisione in merito all’attribuzione di un coefficiente superiore sia in capo al medico INAIL, anche per il mezzo della discussione collegiale con il medico di parte del lavoratore (nel nostro caso il medico del Patronato) e che a tale decisione si debba arrivare con attenta valutazione medico-legale e non attraverso certificazioni o dichiarazioni di parte aziendale o del medico competente, proprio ricordando che la "Tabella dei coefficienti" è stata costruita dal legislatore con criteri che prescindono dalle specifiche e contingenti peculiarità delle effettive modalità di svolgimento dell'attività lavorativa, nonché dalle concrete condizioni socio-economiche del mercato del lavoro.

Dipendente del Patronato Acli dal 1978 al 2013, data della pensione. Dal gennaio 2014 consulente del Patronato Anmil in materia di INAIL, disabilità e invalidità. Si è sempre occupato dei diritti previdenziali e assistenziali connessi agli stati di invalidità, con particolare riguardo alle materie dell’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, della prevenzione antinfortunistica, delle invalidità civili e delle tutele ex Legge 104. Dal 2007 al 2008 ha fatto parte della Commissione Senato di inchiesta sulle “morti bianche”. Autore di diverse pubblicazioni.