Il congedo straordinario per cure

a cura di Dott.ssa Flaminia Castagnola, Consulente nazionale medico-legale

Gli invalidi civili, lavoratori, cui sia stata riconosciuta un'invalidità superiore al 50%, hanno la possibilità di fruire, ogni dodici mesi, di trenta giorni anche non continuativi di congedo per effettuare le cure connesse al proprio stato invalidante.

In particolare, l’art. 7 del D.Lgs n. 119 del 18 luglio 2011 prevede che “Salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 42, della Legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, ai lavoratori mutilati e invalidi civili cui sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa superiore al cinquanta per cento possono fruire ogni anno, anche in maniera frazionata, di un congedo per cure per un periodo non superiore a trenta giorni” (art. 7 – comma 1 del D.Lgs 119/2011).

Il nuovo dettato normativo ha sostanzialmente confermato quanto previsto in precedenza dalla Legge n. 118/1971 – art. 26 e dal Decreto Legislativo n. 509/1988 – art. 10 attualmente abrogati dall’art. 7 – comma 4 del D.Lgs n. 119/2011.

Si tratta di un congedo raramente utilizzato, che consente di assentarsi legittimamente dal posto di lavoro in caso di patologie che comportano frequenti assenze dal lavoro per sottoporsi a cicli di cure.

Questo tipo di beneficio assistenziale può essere quindi utilizzato dal lavoratore per sottoporsi a cicli di cure come ad esempio cure fisioterapiche od oncologiche, ma non si tratta di cure termali che sono regolate da diversa normativa.

I requisiti per accedere a tale benefici assistenziali possono essere così condensati:

  • riconoscimento di un'invalidità civile superiore al 50%;
  • richiesta del medico, convenzionato con il SSN o appartenente ad una struttura sanitaria pubblica, dalla quale necessita della cura in relazione all’infermità invalidante riconosciuta.

La domanda di congedo va presentata al datore di lavoro allegando il verbale di accertamento della Commissione medica degli Invalidi Civili accompagnata dalla richiesta del medico certificatore.

Il lavoratore è tenuto a documentare l’avvenuta sottoposizione a cure, presentando idonea certificazione rilasciata dal centro medico o dalla struttura ospedaliera ove è stata eseguita la cura.

Nei casi di cicli di terapie o cure, le ripetute assenze possono essere giustificate anche con la sola attestazione cumulativa.

I giorni di congedo possono essere fruiti in maniera frazionata e non rientrano nel periodo di comporto, non vengono cioè conteggiati ai fini del periodo di assenza di malattia durante il quale il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto di lavoro.

I suddetti trenta giorni vengono retribuiti dal datore di lavoro con le stesse regole che disciplinano le assenza per malattia.

Con riferimento al settore privato, sulla scorta dei chiarimenti intervenuti da parte del Ministero del Lavoro, per questo tipo di congedo non è previsto il pagamento di alcuna indennità da parte dell’INPS. Pertanto, durante il periodo di assenza, spetta solo l’importo a carico del datore di lavoro così come previsto dal CCNL di riferimento. In ogni caso i primi tre giorni di congedo (cosiddetto periodo di “carenza”) sono pagati in misura intera.

Dott.ssa Flaminia CASTAGNOLA

Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi La Sapienza di Roma. Specialista in Medicina Legale presso l’Istituto di Sanità Pubblica dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.
Medico Legale referente presso la Casa di Cura Convenzionata “Clinica Latina” di Roma e presso la “G&G Services Consulting”. Collabora presso alcune Associazioni di Categoria ed alcuni Studi Medico-Legali di riferimento romani, in qualità di consulente medico legale.
Ha competenza in valutazione del danno alla persona in ambito di responsabilità professionale medica, responsabilità civile auto/generale, infortunistica privata ed in materia previdenziale ed assistenziale. È membro della Consulta Nazionale dei Giovani Medici Legali Universitari.