La copertura INAIL per gli studenti
a cura di Avv. Aldo ArenaLa previsione, di cui al Testo Unico INAIL, di un’assicurazione obbligatoria per insegnanti ed alunni, per quanto abbia una rilevanza marginale nel complesso sistema assicurativo, è senz’altro dotata di un certo rilievo pratico, oltre che suscitare interesse teorico per l’identificazione dei presupposti applicativi.
La circolare INAIL n. 28 del 23/04/2003, per quanto concerne gli insegnanti, chiarisce che, al pari degli altri lavoratori, essi sono assicurati in quanto rientrano nel campo di tutela previsto dagli artt. 1 e 4 del D.P.R. 1124/1965 e, segnatamente, se per lo svolgimento dell’attività fanno uso di macchine elettriche ovvero frequentano un ambiente organizzato ove sono presenti dette macchine. Sono, inoltre, assicurati se direttamente adibiti ad esperienze tecnico-scientifiche, esercitazioni pratiche o esercitazioni di lavoro.
Per “esercitazione pratica” si intende un esercizio ripetuto, applicato in modo sistematico e costante, ai fini dell’apprendimento. All’esercitazione tecnico pratica sono state assimilate l’attività di educazione fisica svolta nelle scuole medie superiori ed inferiori e quella ludico-motoria, svolta nelle scuole elementari e materne.
Detta circolare precisa, inoltre, che l’“esercitazione di lavoro” deve considerarsi come il risvolto concreto di un insegnamento teorico impartito e si ritiene che i viaggi di istruzione o di integrazione alla preparazione di indirizzo debbano essere assimilati alle esercitazioni di lavoro.
L’Istituto fa, peraltro, presente che le considerazioni svolte valgono per l’intera attività formativa offerta dai piani scolastici, senza distinzioni fra attività curriculari ed extra, comunque svolte nel quadro delle iniziative complementari del percorso formativo offerto.
D’altra parte, per quanto concerne gli studenti, diversamente dagli insegnanti, l’“attività ludica” non è stata finora assimilata alle esercitazioni pratiche (con conseguente esclusione in toto degli alunni delle scuole materne ed elementari dall’ambito di applicazione del Testo Unico).
Orbene, recentemente la Corte di Cassazione si è occupata di un caso in cui uno studente si era infortunato in occasione di una “calata passiva”, lungo una parete rocciosa, svolta in gita scolastica. Ne è seguita la sentenza n. 8449 del 27/03/2019.
Tra i motivi di ricorso alla S.C. vi è la dedotta violazione dell’art. 4, comma 1, n. 5) del D.P.R. 1124/1965, ritenuta ingiustamente disattesa l’eccezione di inammissibilità e/o improcedibilità della domanda attorea (dello studente e dei di lui genitori) svolta nei confronti della provincia coinvolta, considerato che la pretesa avrebbe dovuto essere indirizzata esclusivamente all’INAIL.
In particolare, si è dedotto che la Corte d’appello aveva errato nel qualificare come “attività ludica” quella svolta in occasione del sinistro, male interpretando detta disposizione, anche alla luce della citata circolare.
Tuttavia, la S.C. ha confermato il giudizio della Corte territoriale, chiarendo che il presupposto per l’operatività della copertura assicurativa de qua è il nesso eziologico tra le esperienze tecnico-scientifiche o le esercitazioni pratiche e le attività didattiche, non bastando che l’infortunio sia avvenuto sul luogo e durante l’orario di lavoro. Se queste affermazioni valgono qualora l’infortunato sia il lavoratore-insegnante, a maggior ragione si ritiene debbano valere per gli studenti, che non hanno un rapporto di lavoro e sono assicurati in via eccezionale.
Detta eccezionalità ha imposto un’ermeneutica - fors’anche troppo - rigorosa della norma, portando la Corte ad escludere che le attività “outdoor”, svolte nel contesto di gite scolastiche, possano includersi tra le esperienze tecnico-scientifiche e/o le esercitazioni pratiche.

Laureato in Giurisprudenza, iscritto all’Albo degli Avvocati di Bergamo ed all’Albo Cassazionisti dal 2004. Ha un proprio studio professionale a Bergamo. Si occupa tra l’altro di diritto previdenziale ed assistenziale, di diritto penale e responsabilità civile per infortuni sul lavoro e malattie professionali, oltre che di contrattualistica in materia di diritto del lavoro.