Calcolo del periodo di cristallizzazione della rendita
a cura di Avv. Mauro Dalla ChiesaIl D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 83, commi 1 e 7 rispettivamente, prevedono: “La misura della rendita di inabilità può essere riveduta, su domanda del titolare della rendita o per disposizione dell’Istituto assicuratore, in caso di diminuzione o di aumento dell’attitudine al lavoro ed in genere in seguito a modificazione nelle condizioni fisiche del titolare della rendita, purché, quando si tratti di peggioramento, questo sia derivato dall’infortunio che ha dato luogo alla liquidazione della rendita. La rendita può anche essere soppressa nel caso di recupero dell’attitudine al lavoro nei limiti del minimo indennizzabile”, nonché: “Trascorso il quarto anno dalla data di costituzione della rendita, la revisione può essere richiesta o disposta solo due volte, la prima alla fine di un triennio e la seconda alla fine del successivo triennio”.
La legge ordinaria ha adottato un modello di protezione assicurativa dal rischio lavorativo non fisso e predeterminato, ma dotato di una certa elasticità e la Corte di Cassazione ha affermato che il termine di complessivi dieci anni per la revisione della rendita per infortunio sul lavoro, previsto dal D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 83 non è di prescrizione né di decadenza, ma delimita soltanto l’ambito temporale di rilevanza dell’aggravamento o del miglioramento delle condizioni dell’assicurato che fa sorgere il diritto alla revisione. Pertanto, è ammissibile la proposizione della domanda di revisione oltre il decennio, a condizione che la parte interessata provi che la variazione (in meglio od in peggio) si sia verificata entro il decennio, e purché l’Istituto, entro un anno dalla data di scadenza del decennio dalla costituzione della rendita, comunichi all’interessato l’inizio del relativo procedimento che consente la revisione della prestazione economica della rendita per aggravamento o miglioramento (da ultimo Cass. n. 3870/2011; 17860/2014).
Il miglioramento, in particolare, può anche derivare da cause extra lavorative ed il sistema non distingue la posizione dell’assicurato da quella dell’INAIL, quanto alla facoltà di richiedere l’accertamento di revisione ed alla operatività dei limiti temporali di cui al comma 7 e si fonda sull’implicita operatività di una presunzione assoluta di stabilizzazione dei postumi derivanti dall’infortunio nel periodo massimo di dieci anni che deriva dalla somma dei periodi indicati nel comma 7.
Il “dies a quo” del termine di dieci anni previsto dal D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 83, comma 8, – entro il quale può procedersi, a domanda dell’assicurato o per disposizione dell’Istituto, alla revisione della rendita – è costituito dalla data di maturazione del diritto alla prestazione, e non già da quella del provvedimento di liquidazione o di inizio della materiale corresponsione della rendita, posto che l’atto formale ha natura meramente dichiarativa e ricognitiva (Cass. 1497-2018 Cass. . 16655/19).

Laureato in Giurisprudenza all’Università Statale di Milano è iscritto all’Albo degli Avvocati del Foro di Varese e patrocinante innanzi la Corte di Cassazione ed alle giurisprudenze Superiori. Dal 1992 si occupa in particolare di diritto del lavoro con riferimento ad infortuni sul lavoro e malattie professionali, in collaborazione con ANMIL. Ha maturato un’importante esperienza nel settore patrocinando molti infortunati invalidi del lavoro in tutte le vertenze di categoria. Attualmente è fiduciario delle sedi ANMIL di Gallarate, Varese, Verbania, Biella, Novara ed è consulente legale nazionale dello stesso Patronato. E’ autore di pubblicazioni sul sito internet dell’ANMIL, “Obiettivo Tutela” e collabora con il mensile “Vita”.