Il danno differenziale

a cura di Avv. Mauro Dalla Chiesa

In più occasioni ci si trova di fronte ad un infortunio sul lavoro subito da un soggetto che è già stato colpito da un precedente infortunio con gravi postumi permanenti.

Come si calcola il danno c.d. differenziale (attenzione a non confondere questa definizione con il c.d. danno complementare, cioè la parte di risarcimento non coperta dall’indennizzo INAIL, anche se spesso i termini vengono confusi).

Un caso pratico: un nostro assistito, già grande invalido INAIL affetto da paraplegia, cade sul pavimento e soffre di gravi lesioni alla spalla destra.

I responsabili sono a giudizio per lesioni colpose in quanto cagionavano al lavoratore affetto da “paraplegia flaccida post traumatica”, lesioni personali consistenti in “lesione tendinea spalla dx”, subite a causa dello scivolamento delle stampelle deambulazione sul pavimento inumidito del bagno con conseguente caduta.

È da valutare, quindi, come possa essere quantificato il danno dell’infortunio che colpisce un soggetto già gravemente invalido per precedente infortunio o malattia professionale.

Dobbiamo considerare la Sentenza della Cassazione Civile Sez. 3 Num. 28986/19 del 11-11-2019 (Relatore Rossetti – Presidente Travaglino) che si esprime in modo assai netto sia sulla valutazione che sulla liquidazione del cosiddetto danno biologico differenziale (qui il link: Civile Sentenza Sezione 3 Num. 28986 Anno 2019 DIFFERENZIALE).

I princìpi di diritto sin qui esposti possono ora riassumersi come segue:

  1. lo stato anteriore di salute della vittima di lesioni personali può concausare la lesione, oppure la menomazione che da quella è derivata;
  2. la concausa di lesioni è giuridicamente irrilevante;
  3. la menomazione preesistente può essere concorrente o coesistente col maggior danno causato dall’illecito;
  4. saranno “coesistenti” le menomazioni i cui effetti invalidanti non mutano per il fatto che si presentino sole od associate ad altre menomazioni, anche se afferenti i medesimi organi; saranno, invece, “concorrenti” le menomazioni i cui effetti invalidanti sono meno gravi se isolate, e più gravi se associate ad altre menomazioni, anche se afferenti ad organi diversi;
  5. le menomazioni coesistenti sono di norma irrilevanti ai fini della liquidazione; né può valere in ambito di responsabilità civile la regola sorta nell’ambito dell’infortunistica sul lavoro, che abbassa il risarcimento sempre e comunque per i portatori di patologie pregresse.

Pertanto, le menomazioni concorrenti vanno di norma tenute in considerazione:

  1. stimando in punti percentuali l’invalidità complessiva dell’individuo (risultante, cioè, dalla menomazione preesistente più quella causata all'illecito), e convertendola in denaro;
  2. stimando in punti percentuali l’invalidità teoricamente preesistente all'illecito, e convertendola in denaro; lo stato di validità anteriore al sinistro dovrà essere però considerato pari al 100% in tutti quei casi in cui le patologie pregresse di cui il danneggiato era portatore non gli impedivano di condurre una vita normale;
  3. sottraendo l’importo (2) dall’importo (1).

Resta imprescindibile il potere-dovere del giudice di ricorrere all’equità correttiva ove l’applicazione rigida del calcolo che precede conduca, per effetto della progressività delle tabelle, a risultati manifestamente iniqui per eccesso o per difetto.

Naturalmente questa sentenza della Cassazione in tema di danno “differenziale” determina un punto fermo su un dibattito acceso e stimolante avvenuto in ambito medico-legale.

Rimangono aperte una serie di problemi, da dover affrontare sul campo, come ad esempio, la valutazione del danno nell’anziano o la valutazione delle preesistenze nelle micropermanenti.

AVV. MAURO DALLA CHIESA

Laureato in Giurisprudenza all’Università Statale di Milano è iscritto all’Albo degli Avvocati del Foro di Varese e patrocinante innanzi la Corte di Cassazione ed alle giurisprudenze Superiori. Dal 1992 si occupa in particolare di diritto del lavoro con riferimento ad infortuni sul lavoro e malattie professionali, in collaborazione con ANMIL. Ha maturato un’importante esperienza nel settore patrocinando molti infortunati invalidi del lavoro in tutte le vertenze di categoria. Attualmente è fiduciario delle sedi ANMIL di Gallarate, Varese, Verbania, Biella, Novara ed è consulente legale nazionale dello stesso Patronato. E’ autore di pubblicazioni sul sito internet dell’ANMIL, “Obiettivo Tutela” e collabora con il mensile “Vita”.