Approvato il Disegno di Legge sul lavoro autonomo e il lavoro agile

a cura di Avv. Maria Giovannone, Responsabile dell'Ufficio Salute e Sicurezza di ANMIL Onlus

Nella seduta del 10 maggio 2017 il Senato ha approvato in via definitiva il Disegno di Legge (atto n. S. 2233), presentato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali al Senato lo scorso 8 febbraio 2016, dal titolo “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”.
Infatti, a fronte dei profondi mutamenti (la globalizzazione finanziaria e dei mercati, i programmi di strategia hi-tech etc.) che hanno influenzato il mondo del lavoro, il Legislatore italiano, proprio al fine di adattarsi a tale realtà, ha elaborato la predetta Legge che in linea generale ha previsto misure di sostegno in favore del lavoro autonomo e misure per favorire l’articolazione flessibile della prestazione di lavoro subordinato in relazione al tempo e al luogo di svolgimento. Con specifico riferimento al lavoro agile, è stato configurato come uno strumento e non come una tipologia contrattuale, utilizzabile da tutti i lavoratori che svolgano mansioni compatibili con questa possibilità, anche in maniera «orizzontale»: alcuni pomeriggi a settimana, tre ore al giorno, tutte le mattine, a seconda dell’accordo raggiunto tra datore di lavoro e lavoratore. Non si tratta dunque di una nuova tipologia contrattuale, bensì di una nuova modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato estendibile anche alle pubbliche amministrazioni, fatta salva l’applicazione delle diverse disposizioni specificamente adottate per tali rapporti.
A dare una corretta definizione di lavoro agile è l’art. 18 della Legge in parola, a norma del quale il lavoro agile consiste in una prestazione di lavoro subordinato che si svolge con le seguenti modalità: a) esecuzione della prestazione lavorativa in parte all’interno di locali aziendali e in parte all’esterno ed entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva; b) possibilità di utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa; c) assenza di una postazione fissa durante i periodi di lavoro svolti all’esterno dei locali aziendali. Con la precisazione che se il datore di lavoro assegna al lavoratore strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa, è responsabile della loro sicurezza e buon funzionamento.
L’articolo 18 comma 3 ha esteso altresì l’applicazione del lavoro agile anche alle pubbliche amministrazioni, fatta salva l’applicazione delle diverse disposizioni specificamente adottate per tali rapporti.
Il provvedimento ha previsto anche disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro con una chiara ripartizione in capo a datore e prestatore di lavoro di obblighi e diritti prevenzionistici.
Infatti, è stato sancito che il datore di lavoro debba garantire la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile e, a tal fine, debba consegnare a quest’ultimo e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un’informativa scritta nella quale devono essere individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro. Il lavoratore, invece, è tenuto a cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione all’esterno dei locali aziendali.
È stato riconosciuto al lavoratore anche il diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all’esterno dei locali aziendali, nonché la tutela contro gli infortuni sul lavoro occorsi durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa al di fuori dei locali aziendali.

Avv. Maria Giovannone, Responsabile dell'Ufficio Salute e Sicurezza di ANMIL Onlus

Laureata in Giurisprudenza, Dottore di Ricerca in Diritto delle Relazioni di Lavoro e iscritta presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli. Esperta per il Ministero del Lavoro nell’ambito della Commissione Consultiva per la Salute e Sicurezza sul lavoro (ex art. 6 d.lgs. n. 81/2008). Ricercatrice presso il CSMB – Centro Studi Internazionali e Comparati “Marco Biagi”, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia. Esperta in Diritto del Lavoro con particolare riferimento alle tematiche della tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro a livello nazionale, internazionale e comparato. Autrice di diverse pubblicazioni.