Detraibilità dal risarcimento della rendita INAIL da infortunio in itinere

a cura di Avv. Aldo Arena

Con la recentissima Sent. SS.UU. n. 12566/18, la Suprema Corte ha risolto un contrasto di giurisprudenza chiarendo se vada o meno defalcata dal computo del danno sofferto dal lavoratore la rendita per inabilità permanente costituita dall’INAIL, a seguito di infortunio in itinere da fatto illecito del terzo. Detto quesito coinvolge il principio della compensatio lucri cum damno ponendo, più in generale, il problema dell’ampiezza operativa di quest’ultimo.

Un primo orientamento riteneva che la costituzione della rendita non escludesse o riducesse in alcun modo il diritto al risarcimento del danno, non operando in tale ipotesi il succitato principio, a causa della diversità del titolo giustificativo della rendita rispetto a quello del risarcimento. In base a questo indirizzo, pertanto, non sussisterebbe alcuna duplicazione del danno ai sensi dell’art. 1916 c.c., che concerne il diritto di surroga dell’assicuratore verso il responsabile e non già il diritto di quest’ultimo di eccepire il pagamento dell’assicuratore, quale fatto estintivo o compensativo del proprio debito.

Era prevalente il secondo orientamento favorevole al diffalco, in base al principio indennitario e in forza dei seguenti argomenti: - il valore capitale della rendita corrisponde a valore patrimoniale già risarcito; - quando l’istituto comunica al terzo responsabile la volontà di esercitare il diritto di surroga, l’automatismo delle successive prestazioni integra i presupposti di cui all’art. 1916 c.c. e determina l’impossibilità per il responsabile di opporre successivi accordi con il danneggiato; - in caso di esercizio del diritto di surroga, l’assicurato perde, entro il limite dell’indennizzo assicurativo percepito, la legittimazione all’azione risarcitoria, conservandola per l’eventuale residuo risarcimento.

Il Collegio rimettente si è dichiarato favorevole a questo secondo orientamento anche considerato che alla vittima del fatto illecito spetta il risarcimento del danno esistente nel suo patrimonio al momento della liquidazione. Nella stima di questo danno occorre tener conto dei vantaggi pervenuti alla vittima, purché causati dal fatto illecito, secondo la stessa regola di causalità utilizzata per accertare se il danno sia conseguenza dell’illecito. Invero, ex art. 1223 c.c., quando il fatto di danno sia anche coelemento di una fattispecie costitutiva di una provvidenza indennitaria, anche siffatta provvidenza rappresenta un effetto immediato e diretto della condotta che quel danno ha provocato.

Il supremo Collegio adito ha affrontato la questione ponendo il focus sull’operatività del principio di compensatio lucri cum damno là dove il vantaggio derivi da un titolo diverso e vi siano due soggetti obbligati. Invero, se è pacifica l’applicabilità del principio medesimo qualora vi sia coincidenza tra il soggetto autore dell’illecito e quello tenuto per legge ad erogare il beneficio, viceversa, prevale la giurisprudenza favorevole al cumulo del vantaggio, in presenza di una duplicità di posizioni pretensive verso due soggetti tenuti in base ad un differente titolo.

Le Sezioni Unite hanno chiarito che pur in assenza di coincidenza formale dei titoli (nella specie fatto illecito da una parte e legge dall’altra), si deve tener conto del collegamento funzionale tra la causa dell’attribuzione patrimoniale e l’obbligazione risarcitoria, così considerando la funzione specifica del vantaggio.

Invero, la rendita corrisposta dall’INAIL soddisfa, neutralizzandola in parte, la medesima perdita al cui integrale ristoro mira la disciplina della responsabilità risarcitoria. Peraltro, il sistema prevede il meccanismo della surroga, quale strumento di riequilibrio delle posizioni, da cui deriva che il risarcimento resta dovuto dal responsabile del sinistro per intero.

Conseguentemente, l’importo della rendita corrisposto al lavoratore va detratto dal risarcimento dovuto, allo stesso titolo, dal terzo responsabile. Ciò al fine di evitare che, pur nel favor accordato al lavoratore, addossando in ogni caso all'istituto le prestazioni previdenziali, questi reclami un risarcimento superiore al danno effettivamente patito.

AVV. ALDO ARENA

Laureato in Giurisprudenza, iscritto all’Albo degli Avvocati di Bergamo ed all’Albo Cassazionisti dal 2004. Ha un proprio studio professionale a Bergamo. Si occupa tra l’altro di diritto previdenziale ed assistenziale, di diritto penale e responsabilità civile per infortuni sul lavoro e malattie professionali, oltre che di contrattualistica in materia di diritto del lavoro.