Indennità giornaliera e spese di cura: diritto di surroga
a cura di Avv. Aldo ArenaCon la recentissima Sent. n. 3296/18, la Suprema Corte è intervenuta a chiarire ulteriormente la portata ed il contenuto dell’azione surrogatoria esercitabile dall’Inail, nei confronti del terzo responsabile di un infortunio.
Nel caso portato all’attenzione della Corte, il Giudice del secondo grado di giudizio aveva ridotto il quantum della domanda di surrogazione proposta dall’Istituto, espungendo le somme versate all’assicurato a titolo di danno patrimoniale, in quanto asseritamente non dimostrato dalla vittima. Secondo il Giudice di merito, pertanto, la domanda di surroga proposta dall’assicuratore sociale poteva essere accolta solo nei limiti del danno biologico effettivamente patito dalla vittima, liquidato con criteri civilistici.
Detta argomentazione, a detta dell’Istituto avrebbe violato l’art. 1916 c.c., oltre che il D.Lgs. 209/2005, in quanto l’assicurato aveva senz’altro patito, quanto meno, il danno patrimoniale rappresentato dalle spese sostenute per la propria cura, prontamente indennizzate dall’Inail.
Al fine della risoluzione del caso prospettato, giova ricordare che la surrogazione dell’assicuratore è una successione a titolo particolare nel diritto al risarcimento del danno, che la vittima acquista nei confronti del terzo responsabile, per effetto del fatto illecito.
I presupposti dell’azione ex art. 1916 c.c. sono tre e, segnatamente: - che la vittima sia titolare di un credito risarcitorio nei confronti del terzo responsabile; - che l’assicuratore sociale abbia indennizzato lo specifico pregiudizio subito dal danneggiato; - che il medesimo assicuratore abbia manifestato la volontà di surroga.
Nel caso dedotto, l’Inail aveva indennizzato il danno biologico ed il danno patrimoniale subiti dall’assicurato, quest’ultimo costituito da tre distinte voci: la riduzione della capacità di guadagno, presunta juris et de jure (presunzione assoluta), quando vi sia un’invalidità biologica superiore al 16%; la perdita della retribuzione durante il periodo di assenza dal lavoro; le spese sanitarie sostenute.
Ciò premesso, risulta evidente che il citato incremento della rendita a titolo di danno patrimoniale presunto potrà essere oggetto dell’azione surrogatoria, solo in presenza della prova del danno civilistico alla capacità di lavoro effettivamente patito dalla vittima.
Pertanto, entro questi limiti può ritenersi corretto il ragionamento effettuato dalla Corte territoriale. Altrettanto non può dirsi, d’altra parte, per le somme corrisposte dall’Istituto a titolo di indennità giornaliera e per anticipazione delle spese mediche. Invero, si tratta, in questo caso, di pregiudizi reali e non presunti, quali il lucro cessante derivante dalla mancata percezione dello stipendio ed il danno emergente di cui alla necessità di cure.
Per l’effetto, l’Inail ha sempre il diritto di surrogarsi con riferimento a dette poste di danno, in quanto i relativi indennizzi non possono essere effettuati che in presenza di danni civilisticamente rilevanti, quali l’assenza dal lavoro ed il bisogno di cura.
Nel caso posto al vaglio della Suprema Corte, pertanto, è stato disposto il rinvio della causa alla Corte territoriale, chiamata a conformarsi al citato principio giuridico.

Laureato in Giurisprudenza, iscritto all’Albo degli Avvocati di Bergamo ed all’Albo Cassazionisti dal 2004. Ha un proprio studio professionale a Bergamo. Si occupa tra l’altro di diritto previdenziale ed assistenziale, di diritto penale e responsabilità civile per infortuni sul lavoro e malattie professionali, oltre che di contrattualistica in materia di diritto del lavoro.