BARRIERE ARCHITETTONICHE ED ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO

a cura di Dott.ssa Flaminia Castagnola, Consulente nazionale medico-legale

Esistono precise indicazioni normative per favorire l’esercizio del diritto di voto da parte delle persone affette da disabilità.

La legge 15 gennaio 1991, n° 15, stabilisce infatti che gli elettori non deambulanti hanno diritto di votare nella sezione elettorale del proprio Comune più vicina alla propria abitazione che sia accessibile con sedia a rotelle, e dove sia allestita almeno una cabina elettorale accessibile e con le caratteristiche indicate dall’art. 2, cioè:

  • accessibilità alle carrozzelle;
  • lista dei candidati posta a un’altezza tale da permettere un’agevole lettura;
  • piano di scrittura con un’altezza di circa 80 cm.

Per votare l’elettore disabile deve presentarsi al seggio munito di un certificato medico, rilasciato gratuitamente dalla ASL, attestante l’impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione: tale certificato può essere richiesto alla ASL nei tre giorni precedenti la consultazione, ma può essere anche sostituito da un certificato rilasciato in precedenza anche per altri motivi, o dall'esibizione della patente di guida speciale da cui risulti l’impossibilità o la grave compromissione della deambulazione.

Altre possibilità è quella per cui gli elettori fisicamente impediti possano farsi assistere durante la votazione da un elettore della propria famiglia, o da un altro elettore, scelto come accompagnatore, purché iscritto nelle liste elettorali del Comune. Hanno diritto a tale agevolazione i ciechi, gli amputati delle mani, i soggetti affetti da paralisi o altro impedimento di analoga gravità. Se la disabilità non è evidente ictu oculi deve essere documentata mediante certificato medico rilasciato gratuitamente dalla ASL, in cui si precisi che “l’infermità fisica impedisce all’elettore di esprimere il voto senza l’aiuto di un altro elettore”, nel caso dei ciechi è sufficiente l’esibizione del libretto di pensione. Sono esonerati dall’obbligo di presentare il certificato i disabili che necessitano di essere accompagnati fino alla cabina elettorale, ma poi possono esprimere autonomamente il voto.

Altra agevolazione è quella relativa al trasporto del disabile alla sezione elettorale: la legge 5 febbraio 1992, n° 104, ha infatti stabilito all’art. 39 che i Comuni in occasione delle votazioni devono organizzare servizi di trasporto dei disabili del seggio elettorale. Per i disabili più gravi vi è infine la possibilità del vota da casa, così come dispone l’articolo 1 della Legge 27 gennaio 2006, n° 22. Hanno diritto a tale agevolazione i disabili che si trovano in situazione di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, purché residenti nell’ambito territoriale cui la votazione si riferisce (Comune, Provincia, Regione). Per usufruire di tale possibilità il disabile deve inoltrare domanda al Sindaco almeno quindici giorni prima delle consultazioni, allegando un certificato medico rilasciato dalla ASL attestante la dipendenza continuativa da apparecchiature elettromedicali.

Dott.ssa Flaminia CASTAGNOLA

Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi La Sapienza di Roma. Specialista in Medicina Legale presso l’Istituto di Sanità Pubblica dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.
Medico Legale referente presso la Casa di Cura Convenzionata “Clinica Latina” di Roma e presso la “G&G Services Consulting”. Collabora presso alcune Associazioni di Categoria ed alcuni Studi Medico-Legali di riferimento romani, in qualità di consulente medico legale.
Ha competenza in valutazione del danno alla persona in ambito di responsabilità professionale medica, responsabilità civile auto/generale, infortunistica privata ed in materia previdenziale ed assistenziale. È membro della Consulta Nazionale dei Giovani Medici Legali Universitari.